Trattasi di normativa apparentemente semplice nella sua
formulazione che, tuttavia, diviene assai complessa per il rinvio alle
autorizzazioni "richieste dalla legge", ovvero alle "prescrizioni" o "licenze
dell’Autorità".
Di fatto, dunque, il contenuto varia nel tempo a seconda
dell'evoluzione normativa e regolamentare; conseguentemente, l'illecito in
questione dovrà essere di volta in volta valutato alla luce delle previsioni
normative e regolamentari vigenti al tempo della consumazione del medesimo.
Per tale ragione, nel caso in cui si abbia intenzione di sporgere
denuncia nei confronti di qualcuno per vendita, distribuzione o affissione abusiva
di scritti o disegni, occorre preliminarmente verificare accuratamente i
presupposti della contravvenzione.
Al fine di documentare l'illecito si potrà procedere con
documentazione fotografica da sottoporre alle Autorità, ovvero provocare
l’accertamento in loco da parte della polizia giudiziaria competente, per lo
più rivolgendosi in primo luogo alla Polizia Municipale che possa elevare
verbale attestante la violazione, dopo aver verificato l'eventuale sussistenza
di autorizzazioni in possesso del presunto contravventore.
Sarà utile – ad eventuali fini risarcitori – verificare che
possa essere, se del caso, contestata la più grave ipotesi di danneggiamento di cui all'articolo 635 codice penale, ovvero di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, di cui
all'articolo 639 codice penale.
Nel caso in cui si sia stati denunciati per vendita,
distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni è consigliabile
sottoporre la questione ad un legale di fiducia perché possano tempestivamente
essere analizzati i presupposti normativi della contravvenzione e, soprattutto,
verificare la qualifica dei luoghi pubblici o esposti al pubblico, nonché la
presenza di eventuali autorizzazioni o scriminanti.
La denuncia per vendita, distribuzione o affissione abusiva
di scritti o disegni può essere presentata personalmente presso qualsiasi
ufficio di Polizia Giudiziaria (preferibilmente Polizia Municipale, ma anche Carabinieri,
Polizia, eccetera), che possano, eventualmente, effettuare sopralluoghi ed
accertamenti e valutare opportunità di sequestro e /o ordini di rimozione.
Nel caso in cui si vogliano meglio circostanziare i fatti è,
tuttavia, consigliabile rivolgersi preventivamente ad un Avvocato penalista, al
fine di esaminare se esistano tutti i presupposti ed in tal caso predisporre
insieme la denuncia, da sottoporre poi all'Autorità Giudiziaria. Per una
miglior tutela, considerata la depenalizzazione per l’articolo 663 codice penale, sarà utile per la parte lesa, valutare denuncia per danneggiamento
(articolo 635 codice penale).
Nel caso di un soggetto indagato del reato di vendita,
distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni, egli dovrà in ogni
caso essere assistito da un Legale per poter comprendere tutti gli aspetti
sanzionatori a suo carico. E l'eventuale impugnabilità. E' consigliabile un
Avvocato penalista.
Quali sono le condanne per la contravvenzione di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni ?
Per
la contravvenzione di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o
disegni, originariamente punita con l'arresto, l’articolo 663 del Codice Penale
prevede ora, in seguito ad intervento di "depenalizzazione" (Art. 46 Decreto
Legislativo 30 dicembre 199, n. 507), solo una sanzione amministrativa
pecuniaria, da euro 51 ad euro 309.
Il Sindaco può applicare le sanzioni previste dall'articolo 663, vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni?
Sì,
in seguito alla modifica del Decreto Legislativo 30 dicembre 199, n. 507 che ha
eliminato la sanzione dell'arresto, trasformando la pena in sanzione
amministrativa, il Sindaco sarà competente ad applicare le sanzioni
amministrative previste dall'art. 663 c.p. D'altra parte, spesso, le normative
in violazione delle quali vengono diffusi messaggi al pubblico, sono
rappresentate da normative locali.
Rientra nella contravvenzione di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni la diffusione di stampati in violazione delle normative sulla stampa periodica?
Trattasi di specifica e diversa fattispecie
prevista dall’articolo 663-bis Codice Penale, per il caso cosiddetto di Divulgazione
di stampa clandestina. Anche tale norma è stata interessata dalla
depenalizzazione, che ne ha
prevista la punizione con una sanzione più elevata (da euro 103 ad euro 619)
nei confronti di chiunque, in qualsiasi modo, divulghi stampati pubblicati
senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione
della stampa periodica e non periodica.
In tal caso, la competenza per applicare le sanzioni penali, secondo
l’articolo 19 bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice
Penale sarà del Prefetto.
Affiggere volantini in un ambulatorio pubblico costituisce violazione dell'articolo 663 vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni?
In caso analogo, la
giurisprudenza di merito ne ha escluso la ricorrenza dell’illecito in quanto
espressione di una consuetudine che, nel silenzio della legge, considera lecita
l'affissione sulle pareti, presso tutti gli uffici pubblici, di pareri,
richieste ed opinioni scritti.
Le scritte effettuate sui muri in luogo pubblico, costituiscono violazione dell'articolo 663 vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni?
Sì,
Giurisprudenza di merito ha stabilito che, trattandosi di "collocazione in
luogo pubblico di iscrizioni non autorizzate", non dovesse rientrare
nell'ipotesi di soggetto munito di licenza dell'autorità che esponga al
pubblico scritti o disegni al di fuori delle apposite tabelle o degli altri
luoghi a ciò destinati dalla competente autorità (ai sensi dell'art. 2, della
Legge 166/1941), bensì nella previsione di cui all'art. 663 Codice Penale.
Le scritte effettuate sui muri in luogo pubblico, potrebbero costituire reato diverso e più grave della contravvenzione dell'articolo 663 vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni?
Sì, potrebbero essere più
severamente sanzionate attraverso l'ipotesi del danneggiamento, di cui all'art.
635 Codice Penale che prevede la punizione di chiunque "deteriori" cose mobili
o immobili altrui. In tal caso sarebbe un reato punibile con pena edittale
della reclusione sino ad un anno, o addirittura sino a 3 anni se effettuate su
edifici di un certo interesse pubblico (edifici pubblici o destinati ad uso
pubblico, o all'esercizio di un culto, in centri storici eccetera).
Si applicano le sanzioni dell'articolo 663 Codice Penale vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni all'abusiva affissione dei manifesti elettorali?
In seguito alle modifiche
intervenute sull'articolo 663, è espressamente previsto che le sue disposizioni
non si applichino all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi
destinati dall'autorità competente (ossia di manifesti per cui vi sia stata
autorizzazione dell'Autorità all'affissione, ma che siano stati posti con
modalità non autorizzate). In particolare, l'affissione dei manifesti
elettorali è disciplinata da norme speciali, al di fuori dell’articolo 663
Codice Penale, e con sanzioni amministrative più severe, sino ad oltre euro
1.000. La segnalazione può essere effettuata al Comune ove sia stata esposta
l'affissione, ovvero alla Polizia Municipale.
Quando si può ritenere abusiva l'affissione di un manifesto elettorale?
Ad esempio se è stato affisso al
di fuori degli appositi tabelloni elettorali a ciò adibiti dall'Autorità, se
posto su muri, cestini, cabine telefoniche e pensiline autobus, ovvero su spazi
destinati alla pubblicità commerciale. E' affissione abusiva di manifesti
elettorali anche l'apposizione sui tabelloni a ciò destinati, ma negli spazi
assegnati a partiti differenti, ovvero se non siano stati pagati i diritti di
affissione (il manifesto dovrebbe riportare attestazione autorizzativa).
Che differenza c’è tra le ipotesi di affissione abusiva di manifesti elettorali prevista dalla legge n. 212 del 1956 rispetto a quelle contenute nel D.Lgs. n. 507 del 1993?
In
tema di sanzioni per l'affissione abusiva di manifesti da parte di
appartenenti ad un partito o un movimento politico, le previsioni di cui alla legge
n. 212 del 1956 hanno la funzione di garantire la correttezza e la regolarità
della competizione elettorale (pertanto si applicano esclusivamente alle
affissioni relative alla propaganda elettorale), mentre quelle contenute nel D.Lgs.
n. 507 del 1993 tutelano, oltre all'interesse finanziario del Comune, anche
l'ambiente, il decoro urbano, l'igiene, eccetera e disciplinano il normale
sistema di affissioni pubblicitarie, sia sotto il profilo fiscale (e dei
diritti da percepire) sia sotto quello amministrativo, afferente alle modalità
ed alle procedure da seguire per effettuare legittimamente le affissioni. Pertanto,
occorrerà stabilire caso per caso se si tratti di propaganda o di pubblicità,
ai fini dell’applicazione della corretta sanzione.
Esporre cartelli politici su cavalletti o supporti, non poggiati ad edifici, anche al di fuori del periodo elettorale, è vietato?
Potrebbe essere comunque
considerata “messa in circolazione di scritti” o “collocazione
in luogo pubblico di iscrizioni non autorizzate”. Anche per essi
occorre richiesta di specifica autorizzazione al Comune con il
pagamento dei relativi diritti.
Peraltro, la collocazione di
cavalletti o supporti su suolo pubblico, in assenza di
autorizzazione, potrebbe essere sanzionata anche per “occupazione”
abusiva di suolo pubblico, in assenza di pagamento del “canone”
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 63 d. lgs. 446/97)
diverso dal “tributo” (tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, di cui al d.lgs. n. 507/1993).
In taluni casi l'apposizione
di cavalletti è stata sanzionata dalla Polizia Locale anche a norma
dell'art. 20 del Codice della Strada (occupazione della sede stradale
con “altre installazioni, anche a carattere provvisorio”).
E'
in ogni caso consigliabile preventivamente richiedere autorizzazione
al Comune del luogo ove il cartello andrà collocato.
22/03/2012 13:38:19
sito davvero utile ed interessante
grazie per averlo creato
08/06/2013 11:38:54
ma esporre cartelli politici in cavalletti o supporti vari, quindi che non imbrattano e non appoggiati ad edifici, non in periodo elettorale, è vietato o no?
29/08/2013 18:08:21
Potrebbe essere comunque considerata “messa in circolazione di scritti” o “collocazione in luogo pubblico di iscrizioni non autorizzate”. Anche per essi occorre richiesta di specifica autorizzazione al Comune con il pagamento dei relativi diritti.
Peraltro, la collocazione di cavalletti o supporti su suolo pubblico, in assenza di autorizzazione, potrebbe essere sanzionata anche per “occupazione” abusiva di suolo pubblico, in assenza di pagamento del “canone” per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 63 d. lgs. 446/97) diverso dal “tributo” (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al d.lgs. n. 507/1993).
In taluni casi l'apposizione di cavalletti è stata sanzionata dalla Polizia Locale anche a norma dell'art. 20 del Codice della Strada (occupazione della sede stradale con “altre installazioni, anche a carattere provvisorio”).
E' in ogni caso consigliabile preventivamente richiedere autorizzazione al Comune del luogo ove il cartello andrà collocato.