Frode in emigrazione: definizione
La frode in emigrazione è un reato previsto dall'articolo 645
del codice penale, secondo il quale deve essere punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa da un minimo di 309 a un massimo di 1.032 euro
chiunque prometta per sé o per altri o si faccia consegnare una somma in denaro
o altra utilità, con notizie false o con asserzioni mendaci, come compenso per
indurre una persona a emigrare, eccitandola a compiere tale azione o avviandola
verso un Paese differente rispetto a quello in cui era intenzionata a trasferirsi.
Nel caso in cui il fatto sia compiuto danneggiando due o più persone, è
previsto un aumento della pena.
Che cosa si intende con "eccitazione all'emigrazione"?
Quando si parla di eccitazione all'emigrazione,
si fa riferimento all'azione tramite la quale si suscita un proposito che prima
non esisteva in un'altra persona o si rafforza un proposito che era già
presente.
Qual è la ratio legis?
Lo scopo è quello di tutelare il patrimonio individuale di chi emigra, in quanto persone che
agiscono unicamente a fini di lucro potrebbero carpirne la buona fede: proprio
per questo motivo è stata prevista questa speciale ipotesi di truffa.
1. Quali possono essere le notizie false e le asserzioni mendace che configurano il reato di frode in emigrazione?
L'articolo 645
del codice penale, a dir la verità, fa un riferimento generico
a tali informazioni, che rappresentano i mezzi di esecuzione del reato, ma non
distingue tra le affermazioni che riguardano le circostanze o i fatti relativi
alla possibilità di emigrare e le affermazioni che riguardano le circostanze o
i fatti relativi alle condizioni con cui le vittime avranno a che fare nel
momento in cui emigreranno.
2. Come deve avvenire l'emigrazione di una persona italiana in un Paese straniero?
L'emigrazione degli italiani in un Paese straniero deve avvenire
con il tramite degli Uffici Provinciali del Lavoro (Ministero del lavoro e degli uffici
periferici): tutte le altre forme di espatrio devono essere considerate non
legali, dal momento che potrebbero esporre i lavoratori a una situazione di
sfruttamento, da parte di affaristi o da parte degli stessi datori di lavoro.
3. Cosa prevede la sentenza del 9 aprile del 1979 della sez. II della Cassazione penale a proposito di questo reato?
La sentenza della Cassazione specifica che, affinché si possa
configurare il reato di frode in emigrazione, è necessario che la promessa o la dazione di denaro o di qualsiasi altra utilità a
compenso per l'emigrazione derivi direttamente da chi intende emigrare e non da
un soggetto terzo. Il caso da cui è scaturita la sentenza riguardava la vicenda
di un gruppo di cittadini italiani che erano stati indotti a emigrare in Libia
perché incentivati da condizioni di lavoro contrattuali molto convenienti che
poi non erano state rispettate: le vittime non avevano consegnato il denaro a
compenso dell'emigrazione in prima persona, ma tramite alcune ditte interessate
del Paese di destinazione. Secondo la Cassazione, appunto, in
questo caso non si può parlare di frode in emigrazione.
4. Qual è l'elemento soggettivo nel reato di frode in emigrazione?
L'elemento soggettivo è il dolo generico, che consiste
nella volontà e nella consapevolezza di indurre una persona a emigrare. Il
reato è di pericolo se il compenso viene solo promesso ed è di danno se viene
anche consegnato.