Deturpamento e imbrattamento: definizione
Il deturpamento e imbrattamento di cose altrui è un reato previsto dall'articolo 639 del Codice Penale, che stabilisce che chi imbratta o deturpa cose mobili o immobili che non gli appartengono può essere punito con una sanzione pecuniaria fino a 103 euro (a querela della persona offesa). Sono esclusi dall'articolo 639 tutti i casi contemplati dall'articolo 635, relativo al danneggiamento, reato che si configura nel momento in cui un soggetto disperde, distrugge o deteriora cose mobili o immobili che non gli appartengono o lo rende inservibili, in tutto o in parte (in questo caso la pena può prevedere una sanzione pecuniaria fino a 309 euro o un periodo di reclusione fino a un anno).
La pena per deturpamento e imbrattamento è sempre la stessa?
No: nel caso in cui il reato venga compiuto su mezzi di trasporto - sia privati che pubblici - o su beni immobili, l'entità della multa va da un minimo di 300 a un massimo di 1000 euro, e la pena può prevedere anche un periodo di reclusione da uno a sei mesi. Nel caso in cui il reato venga compiuto su beni di interesse artistico o storico, l'entità della multa va da un minimo di 1000 a un massimo di 3000 euro, e la pena può prevedere anche un periodo di reclusione da tre mesi a un anno. Nel caso in cui il reato venga compiuto da un soggetto recidivo, l'entità della multa può arrivare fino a 10000 euro, e la pena può prevedere anche un periodo di reclusione da tre mesi a due anni. In tutte queste circostante, non si procede a querela della persona offesa ma di ufficio.
L'avvocato penalista.
