Sottrazione di minori: definizione
ARTICOLO 574
Integra il reato di sottrazione di persone incapaci, la condotta di chi sottrae un minore degli anni quattordici (o un infermo di mente) al genitore esercente la potestà genitoriale (o al tutore, o al curatore), o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritenga contro la volontà dei medesimi.
Si noti come manchi nella lettera della legge l’inciso riguardante il consenso o meno del minore sottratto: ciò in quanto chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età si trova, per presunzione legislativa, in condizione di immaturità cui consegue assoluta inferiorità psichica e fisica, tale da rendere irrilevante il suo consenso; anzi, non è possibile distinguere tra il minore che non sia stato in grado di resistere all’azione, che vi abbia consentito o che l’abbia, addirittura, intenzionalmente provocata.
La pena è più alta del precedente articolo: varia da uno a tre anni di reclusione.
ARTICOLO 574 bis
Questo reato, introdotto con la legge n. 94 del 15 luglio 2009, più nota come “Pacchetto Sicurezza”, punisce un fenomeno cresciuto negli anni: specie tra genitori di diverse nazionalità, la sottrazione dei figli minori di un genitore in danno dell’altro e la conduzione e ritenzione degli stessi all’estero.
Più in generale, è punito chiunque sottragga un minore al genitore esercente la potestà genitoriale (o al tutore), conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore (o tutore), impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della potestà genitoriale.
La pena è la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso nei confronti di minore che abbia compiuto i quattordici anni e con il suo consenso, la reclusione è dai sei mesi a tre anni.
Se, ancora, il fatto è commesso da un genitore in danno al figlio minore, alla condanna segue la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale.
È configurabile questo reato, come previsto esplicitamente dalla rubrica, unicamente nel momento in cui la condotta determini l’espatrio del minore: in difetto, continueranno ad applicarsi gli artIcoli 573 e 573 codice penale.
Il bene giuridico tutelato è senz'altro la potestà genitoriale, lesa dalla condotta dell’agente che muove contro la volontà del genitore stesso.
Mentre nell'ipotesi reato di cui all’articolo 573 codice penale il minore deve essere consenziente, nell'ipotesi di cui all’articolo 574 il minore diventa ulteriore vittima, sì da poter etichettare il reato in questione come plurioffensivo, perché lede tanto il diritto di chi esercita la potestà, quanto il diritto del minore a vivere nel suo ambiente naturale ed ideale.
Per tutte e tre le fattispecie di sottrazione, per integrare la condotta punibile è necessario avere la consapevolezza e la volontà di porre in essere un comportamento che mira a violare, per un lasso di tempo apprezzabile, la sfera di vigilanza esercitata dai genitori o dal tutore.
È un reato che non prevede particolari qualifiche nell’agente, essendo un reato cosiddetto comune: il ruolo di genitore, impone per esplicito dettato normativo, tuttavia, nel caso dell’articolo 574 bis, l’ulteriore pena accessoria, a seguito di condanna, della sospensione della potestà genitoriale.