Maltrattamenti in famiglia: definizione
Secondo l’art 572 cp, comma 1, formalmente riferito ai maltrattamenti in famiglia o contro fanciulli, “chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
L'art 572 codice penale inquadra il reato di maltrattamenti in famiglia tra i “delitti contro la famiglia” ma l’interpretazione più moderna tende a collocare questi comportamenti tra i reati contro la persona o, meglio, “contro soggetti deboli”, dal momento che con questa norma il legislatore intende salvaguardare l’incolumità fisica e psichica delle persone “più facilmente aggredibili”.
D’altra parte, la famiglia oggetto di tutela da parte dell’art 572 cp va intesa in senso restrittivo, ma è nozione che va estesa fino a ricomprendervi ogni consorzio di persone legate da relazioni e consuetudini di vita tali da fare sorgere reciproci rapporti di convivenza, assistenza e solidarietà, com’è ben percepibile dallo stesso testo normativo (modificato dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119) che tutela espressamente anche la persona “comunque convivente”. Ne deriva che i membri delle famiglie di fatto godono della stessa protezione dei membri della famiglia regolata dalle norme sul matrimonio civile.
Com’è evidente, l’art 572 cp estende la sua portata anche al di fuori del nucleo familiare tanto che – seppure con minore frequenza – ha trovato applicazione in ambiti diversi contemplati, d’altra parte, dalla stessa norma sui maltrattamenti in famiglia. Si pensi, in particolare, alle strutture di ricovero dove potrebbero essere adoperati nei confronti dei degenti mezzi incompatibili con le normali finalità di cura, mentre più controverse applicazioni vi sono state negli ambienti di lavoro o scolastici, dove tenue è il confine con il meno grave delitto di abuso dei mezzi di correzione, previsto dall'articolo 571 codice penale.
I maltrattamenti in famiglia perseguibili penalmente sono concretamente realizzabili con ogni tipo di comportamento, sono tra i cosiddetti reati a forma libera. Dal punto di vista statistico, i maltrattamenti si realizzano per lo più con le tipiche violenze nei confronti di soggetti vulnerabili e conviventi. Tristi ma frequenti esempi: il coniuge che percuote abitualmente l’altro coniuge o il tossicodipendente che estorce somme ai familiari, ma possono pacificamente consistere anche in aggressioni di tipo morale o verbale.
Occorre, al proposito, un chiarimento: l’ingiuria, la minaccia e persino il gesto violento, presi singolarmente, potrebbero essere di per sé non punibili oppure solo procedibili a querela ma, qualora siano reiterati nel tempo – diventando così abituali – acquisiscono una loro intrinseca gravità e, quindi, rilievo penale: per contro i litigi sporadici e gli episodi di violenza occasionali non saranno mai maltrattamenti.
In altri termini, il reato di maltrattamenti in famiglia si realizza solo quando si accerta l'esistenza di una condotta abituale che si concretizza in più fatti lesivi dell'integrità fisica o morale o della libertà o del decoro delle persone della famiglia nei confronti delle quali viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica, in modo da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra l’autore di tali comportamenti e la vittima. Nella nozione di “maltrattamenti” possono rientrare sia le aggressioni fisiche in senso stretto (percosse, lesioni) sia quegli atti di vessazione, disprezzo e sopruso, tali da incidere in modo significativo sulla individualità della persona maltrattata che, a causa della reiterazione di simili condotte nel corso del rapporto familiare (o, per quanto sopra accennato, extrafamiliare), ne subisce apprezzabile sofferenza morale o fisica.
Avv. Stefano Vittorini Giuliano
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Vittorini Giuliano Fracanzani
Art 572 codice penale: come denunciare i maltrattamenti in famiglia
Il delitto è procedibile d’ufficio ed è denunciabile da chiunque ne abbia avuto notizia o dalla stessa vittima, presentandosi in Questura, a una Stazione dei Carabinieri o alla Procura della Repubblica.
È frequente che una semplice querela per lesioni o altro reato sia qualificata come fatto sintomatico, purché unito ad altri ricorrenti episodi in danno della stessa vittima, del più grave delitto di maltrattamenti in famiglia, dal momento che spetta al magistrato dare qualificazione giuridica al fatto.
Né è infrequente l’opposta operazione: è ben possibile, in effetti, che dall’originaria imputazione di maltrattamenti si finisca per scomporre il reato in più episodi distinti (per i quali non si ravvisi, cioè, abitualità) e se ne escluda quindi la rilevanza. Ovviamente, chi è accusato del reato dovrà rivolgersi a un avvocato penalista per la propria difesa.
Chi ritiene di denunciare il reato di maltrattamenti in famiglia non deve necessariamente rivolgersi a un professionista, essendo sufficiente recarsi in Questura o a una Stazione dei Carabinieri, dove potrà anche fare redigere un verbale della propria denuncia o querela e sottoscriverlo.
Chi è accusato del reato non potrà che rivolgersi all’avvocato penalista.

08/02/2012 22:16:28
Salve, la mia ragazza (appena diciottenne) sta avendo dei maltrattamenti dal padre.
Lei non vuole fare nulla per paura ed io vorrei aiutarla.
Mi ha detto molte volte i comportamenti del padre ma siccome siamo distanti non ho potuto accertarmi che sia stato lui (anche se ho visto molti atteggiamenti avversi nei confronti della mia ragazza). Lei è finita all'ospedale e siccome l'ha accompagnata lui non ha potuto dire che i danni le siano stati arrecati dal padre ed ha detto che è caduta. Mi serve un consiglio.
08/03/2012 12:47:24
Se i maltrattamenti di cui scrive consistono in lesioni o percosse (che sono comunque un reato contro la persona, seppure in genere procedibile a querela), e ciò accade abitualmente, allora si può ritenere commesso il (più grave) reato di maltrattamenti in famiglia.
25/03/2012 01:29:20
Mio padre 85anni ha l'amante da oltre 35anni vive con mia madre ma la maltratta sia moralmente che psicologicamente....la odia non passa giorno che non litigano tant'è che alcuni giorni fa' i vicini volevano chiamare il 112 noi figli cosa possiamo fare per fermare quel mostro.
18/07/2012 16:04:40
Maltrattamenti in famiglia con lesioni fino i 20 giorni fanno cambiare la pena?
Grazie.
17/08/2012 14:39:59
Salve, ogni volta che esco da casa, un'anziana vicina mi chiama e mi dice aiutami, chiama i carabinieri, portami via da questa casa, non mi puoi aiutare, io sul momento le rispondo stia tranquilla questa è casa sua! conoscendo i suoi familiari che l'accudiscono non riesco a fare nulla e mi sento in colpa. Vi chiedo cosa si puo fare per questa anziana che viene dichiarata dai suoi familiari che è malata, è la malattia che la fa reagire in questo modo, quando invece l'anziana signora mi chiama impaurita per dirmi aiutami, non puoi aiutarmi!
Grazie
24/08/2012 10:44:12
Se ci sono maltrattamenti in famiglia di minori, una volta accertato, a chi vengono affidati? Casa famiglia? Nonni? Altre famiglie? Parliamo di minori di 2 anni. Grazie