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Maltrattamenti in famiglia

Ordine degli Avvocati di Milano

Argomento: Reati contro la famiglia

Aggiornato al 01/10/2012

CHE COS'È

Secondo l’articolo 572, comma 1, del codice penale (formalmente riferito ai “maltrattamenti in famiglia o contro fanciulli”) “chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
Nel codice penale il reato di maltrattamenti viene inquadrato tra i “delitti contro la famiglia” ma l’interpretazione più moderna tende a collocare questi comportamenti tra i reati contro la persona o, meglio, “contro soggetti deboli”, dal momento che con questa norma il legislatore intende salvaguardare l’incolumità fisica e psichica delle persone “più facilmente aggredibili” elencate dall'articolo 572 codice penale.
D’altra parte, la “famiglia” oggetto di tutela da parte dell’articolo 572 codice penale non va intesa in senso restrittivo, ma è nozione che va estesa fino a ricomprendervi ogni consorzio di persone legate da relazioni e consuetudini di vita tali da fare sorgere reciproci rapporti di convivenza, assistenza e solidarietà. Il che include pacificamente la famiglia di fatto, i cui membri godono della stessa tutela prestata dalla legge ai membri della famiglia regolata dalle norme sul matrimonio civile.
Com’è evidente, l’articolo 572 codice penale estende la sua portata anche al di fuori del nucleo familiare, tant’è che – seppure meno frequentemente – ha trovato applicazione anche in ambiti diversi (contemplati, d’altra parte, dalla stessa norma): si pensi, in particolare, alle strutture di ricovero dove potrebbero essere adoperati nei confronti dei degenti mezzi incompatibili con le normali finalità di cura, mentre più controverse applicazioni vi sono state negli ambienti di lavoro o scolastici, dove tenue è il confine con il meno grave delitto di abuso dei mezzi di correzione, previsto dall'articolo 571 codice penale.
I maltrattamenti sono concretamente realizzabili con ogni tipo di comportamento (sono tra i cosiddetti reati a forma libera).
Dal punto di vista statistico, i maltrattamenti si realizzano per lo più con le tipiche violenze nei confronti di soggetti vulnerabili e conviventi (tristi ma frequenti esempi: il coniuge che percuote abitualmente l’altro coniuge o il tossicodipendente che estorce somme ai familiari) ma possono pacificamente consistere anche in aggressioni di tipo morale o verbale.
Occorre, al proposito, un chiarimento: l’ingiuria, la minaccia e persino il gesto violento, presi singolarmente, potrebbero essere di per sé non punibili (oppure solo procedibili a querela) ma, qualora siano reiterati nel tempo (diventando così “abituali” - vedi FAQ) acquisiscono una loro intrinseca gravità e, quindi, rilievo penale: per contro i litigi sporadici e gli episodi di violenza occasionali non saranno mai maltrattamenti.
In altri termini, il reato si realizza solo quando si accerti l'esistenza di una condotta abituale che si concretizzi in (più) fatti lesivi dell'integrità fisica o morale o della libertà o del decoro delle persone della famiglia, nei confronti delle quali viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica, in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra l’autore di tali comportamenti e la vittima. Nella nozione di “maltrattamenti” possono, dunque, rientrare sia le aggressioni fisiche in senso stretto (per l’appunto percosse, lesioni) sia in genere quegli atti di vessazione, disprezzo e sopruso, tali da incidere in modo significativo sulla personalità della persona maltrattata che, a causa della reiterazione di simili condotte nel corso del rapporto familiare (o, per quanto sopra accennato, extrafamiliare), ne subisce apprezzabile sofferenza morale o fisica.

Avv. Stefano Vittorini Giuliano
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Vittorini Giuliano Fracanzani

COME SI FA

Il delitto è procedibile d’ufficio ed è denunciabile da chiunque ne abbia avuto notizia o dalla stessa vittima, presentandosi in Questura, ad una Stazione dei Carabinieri o alla Procura della Repubblica.
Non è infrequente che una semplice querela per lesioni o altro reato sia poi qualificata come fatto sintomatico (purché unito ad altri ricorrenti episodi in danno della stessa vittima) del più grave delitto di maltrattamenti, dal momento che spetta al magistrato dare qualificazione giuridica al fatto.
Né è infrequente l’opposta operazione: è ben possibile, in effetti, che dall’originaria imputazione di maltrattamenti si finisca per scomporre il reato in più episodi distinti (per i quali non si ravvisi, cioè, abitualità) e se ne escluda quindi la rilevanza.
Ovviamente, chi è accusato del reato di maltrattamenti in famiglia dovrà rivolgersi ad un avvocato penalista per la propria difesa.

CHI

Chi ritiene di denunciare il reato non deve necessariamente rivolgersi ad un professionista, essendo sufficiente recarsi in Questura o ad una Stazione dei Carabinieri, dove potrà anche fare redigere un verbale della propria denuncia (o querela) e sottoscriverlo.
Chi è accusato del reato non potrà che rivolgersi all’avvocato penalista.

FAQ

Anche gli adulti o gli anziani sono tutelati dall'articolo 572 codice penale?

L’articolo 572 codice penale tutela i minori (“fanciulli”) e, oltre alle varie figure sottoposte all’autorità dell’agente, tutti i membri della cerchia familiare, sicchè è evidente che anche gli anziani e gli adulti possono essere vittime del reato da parte di altro membro convivente della famiglia.

Che cosa si intende per “abitualità” riferita al delitto di maltrattamenti?

Il delitto di maltrattamenti può dirsi integrato solo a fronte di una pluralità di comportamenti che incidano sul regime di vita di chi subisce il reato  (e, in ciò, ha forti analogie con lo stalking previsto dall'articolo 612 bis codice penale).

Fatti episodici e derivanti da situazioni contingenti, pur lesivi dei diritti fondamentali, mantengono la loro autonomia di reati contro la persona (o contro l’onore o contro la libertà) mentre divengono componenti dei “maltrattamenti” se sono parte di una più ampia e unitaria condotta che impone alla vittima uno stile di vita mortificante e insostenibile.


Come distinguere i maltrattamenti dall’abuso dei mezzi di correzione?

L’attuale demarcazione tra i due reati non si fonda più sulle finalità disciplinari o rieducative tipiche della vecchia interpretazione dell’articolo 571 codice penale ma, piuttosto, sulla occasionalità o meno del comportamento: l’uso sistematico della violenza (quand’anche sorretta da fini “rieducativi”) sarà inquadrabile tra i maltrattamenti, mentre i fatti occasionali saranno rilevanti soltanto come abuso dei mezzi correzionali.

I lavoratori dipendenti possono essere vittime del reato di maltrattamenti?

La questione è delicata perché affermare la possibilità che il delitto di maltrattamenti si possa verificare nell’ambito del rapporto di lavoro implicherebbe ammettere che il lavoratore è “sottoposto all’autorità del datore di lavoro”, presupposto teorico lontano dall’attuale concezione del rapporto di lavoro.
Solo in situazioni rare ed “estreme” (allorché furono accertate condotte idonee a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica e morale nei dipendenti, quando la finalità perseguita dagli agenti non era la punizione per episodi censurabili ma lo sfruttamento degli stessi dipendenti per motivi di lucro personale) la giurisprudenza ha ritenuto integrato il delitto di maltrattamenti da parte del datore di lavoro.

Il reato di maltrattamenti in famiglia può essere commesso anche nell’ambito di una famiglia “di fatto” o comunque al di fuori della famiglia legittima?

Sì. In effetti il reato può essere commesso anche al di fuori della famiglia legittima in presenza di un rapporto caratterizzato da stabilità, suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza.


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