Abuso dei mezzi di correzione o disciplina: definizione
Si tratta di un reato posto a tutela dell’integrità della
persona all'interno di determinati rapporti, non solo familiari. Esso punisce,
qualora dal fatto derivi anche soltanto il pericolo di una malattia nel corpo o
nella mente, chiunque abusa dei mezzi di correzione o disciplina in danno di
una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, vigilanza o custodia, oppure per l'esercizio di una
professione o un'arte.
La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi.
Avv. Carlo Melzi d'Eril
Ordine degli Avvocati di Milano
ACCMS Studio Legale
Il reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina è un
reato che può essere commesso solo da determinate persone, legate alla vittima
da un vincolo che hanno in ragione di una particolare forma di autorità che
sostanzia nello ius corrigendi. Si tratta, tipicamente, dei genitori, del
personale della scuola, del personale sanitario o penitenziario od ancora degli
artigiani o dei datori di lavoro in rapporto agli apprendisti o garzoni.
L'abuso dei mezzi di correzione viene punito se dal fatto
deriva un pericolo per la vittima di una malattia nel corpo o nella mente. Il
concetto di malattia viene inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi
lacerazione, contusione, lesioni lievissime all'integrità fisica ed ogni
conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato
d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del
comportamento.
Imprescindibile per la valutazione della sussistenza del
reato è la titolarità di un potere legittimo di correzione o disciplina, che
deve essere preliminarmente accertato. Per questa ragione tale fattispecie
delittuosa viene riconosciuta molto di rado dalla giurisprudenza, essendosi
negli ultimi anni ridotta l'area di legittima possibilità di usare i mezzi di
correzione o di disciplina al di fuori dell'ambito familiare. Ad esempio, tra
insegnanti ed alunni è escluso l’uso della violenza, mentre possono essere
adottate, a fini educativi, sanzioni disciplinari; lo stesso vale nell’ambito
del regime carcerario e dei rapporti di lavoro subordinato. Inoltre, anche per
quando riguarda il rapporto tra genitori e figli, la violenza viene considerata
di regola incompatibile con una finalità educativa volta a perseguire lo sviluppo
armonico ed equilibrato del minore. L'uso dei mezzi correttivi a fini educativi
deve essere a monte utilizzato nei casi consentiti e con modalità lecite. In
ogni caso, a prescindere dalla violenza, l'utilizzo di mezzi di correzione o
disciplina può comunque tradursi in un abuso in considerazione dell'eccesso,
dell'arbitrarietà o della intempestività della misura.
L'"abuso", che linguisticamente richiama l'idea di "cattivo
uso", è un concetto variabile che deve essere valutato caso per caso al fine di
stabilire la possibilità che vengano in considerazioni altre fattispecie
penali, quali, ad esempio, il reato di maltrattamenti, le percosse, le lesioni eccetera.
Se dall'abuso dei mezzi di correzione o disciplina deriva,
come conseguenza non voluta, una lesione personale o la morte della vittima le
pene sono aumentate.
Il reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina è
perseguibile d'ufficio.
L'autorità giudiziaria competente è il tribunale in
composizione monocratica avente sede nel luogo ove è commesso il fatto di
reato. È competente la Corte d'Assise qualora dal fatto di reato derivi la
morte della vittima.
Come tutte le volte in cui si ha anche solo il sospetto di
essere indagati o di avere subito un reato, è consigliabile contattare un
avvocato penalista al fine di ricevere chiarimenti sul caso concreto e compiere
gli eventuali "passi" che, insieme al legale, venissero giudicati necessari o
anche solo opportuni. Più precisamente, e solo per fare un esempio, per
valutare se formulare una richiesta alla Procura della Repubblica per essere
informati dell'esistenza di procedimenti a proprio carico, oppure per
verificare la sussistenza dei presupposti per una denuncia.
Nel caso in cui vittime del reato siano soggetti minori, le
azioni giudiziarie a loro tutela devono essere compiute dai genitori, quali
legali rappresentanti.
Quando è configurabile un uso legittimo dello ius corrigendi?
Di regola, dovrebbero ritenersi espressione di un uso legittimo dello ius corrigendi quegli atti di minima violenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi, di disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente. Tuttavia non è possibile fornire una indicazione certa e univoca, in quanto la giurisprudenza assume posizioni molto variegate in ragione dei diversi casi concreti che si trova a giudicare. Ad esempio, il fare scrivere ripetutamente una frase ingiuriosa ad un minore è stato, in ragione delle circostanze del caso concreto, ritenuto sia una condotta riconducibile al reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, sia un legittimo mezzo educativo rispettoso della incolumità fisica e psichica.
Il convivente more uxorio è titolare di uno ius corrigendi nei confronti della prole dell’altro convivente?
Nonostante l'ampliamento della nozione penalistica di
famiglia, con l'estensione di molti istituti alle cosiddette famiglie di fatto
(si pensi, ad esempio, alla configurabilità del reato di maltrattamenti in
famiglia o verso fanciulli non solo se commesso fra i membri di una famiglia
unita in matrimonio, ma anche allorché i componenti della famiglia siano uniti
da un legame naturale o di fatto) non appare attribuibile uno ius corrigendi, corredato
di una sia pur lieve potestà coercitiva, nei rapporti del convivente more
uxorio con la prole dell’altro convivente.
Se si tratta di un episodio sporadico, è comunque configurabile il reato?
Si, la giurisprudenza ritiene che il reato in questione può
ritenersi integrato sia da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumità
fisica e della serenità psichica del minore, sia da un unico atto espressivo
dell'abuso. In questa prospettiva, ad esempio, è stato ritenuto che anche uno
schiaffo isolato, quando sia vibrato con tale violenza da cagionare pericolo di
malattia, può essere sufficiente a costituire reato di abuso dei mezzi di
correzione.
Lo scopo correttivo può rilevare al fine di ottenere una diminuzione di pena?
Lo scopo correttivo è coessenziale alla fattispecie
dell'abuso dei mezzi di correzione o disciplina, nel senso che la finalità
educativa è un elemento costitutivo del reato stesso. Pertanto si ritiene che
non possa essere valutato come circostanza attenuante (aver agito per motivi di
particolare valore morale o sociale).
Quando è configurabile il più grave reato di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli?
La fattispecie dell'abuso dello ius corrigendi deve essere
mantenuta distinta dal diverso caso dei maltrattamenti in famiglia, previsto
dall’art. 572 c.p.. Al di là dell'assenza della specifica finalità educativa
nel reato di maltrattamenti, l'elemento principale che distingue le due ipotesi
va individuato nella diversa condotta offensiva. L'abuso dei mezzi di
correzione, infatti, deve concretarsi in una condotta che, di per sé, sarebbe
lecita e che, sol per le particolari modalità attuative (abusive), diventa
penalmente illecita; inoltre può trattarsi anche di una condotta estemporanea,
ossia consistente anche in un singolo episodio. Il reato di maltrattamenti,
invece, presuppone l'abitualità, per cui
si sostanzia di regola in reiterati atti di violenza fisica e morale, anche
qualora eventualmente compatibili con un intento correttivo ed educativo
proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore.
Quali particolari conseguenze può comportare il rato di abuso dei mezzi di disciplina o correzione?
Se il delitto è commesso a danno dei prossimi congiunti, per
i casi più gravi previsti dal secondo comma dell’art. 571 c.p. (lesioni o morte
del soggetto passivo), oltre alla sanzione detentiva, può essere disposta la
sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dalla casa coniugale.Il giudice può inoltre, per garantire particolari esigenze
della vittima e dei suoi congiunti, impartire il divieto di avvicinarsi a
determinati luoghi.