Condominio moroso: definizione
Il ricorso per decreto ingiuntivo va presentato avanti all’Autorità Giudiziaria competente per valore e per territorio; poi si controlla l’emissione del decreto ingiuntivo che ai sensi dell’articolo 63 disposizioni attuative codice civile viene dichiarato immediatamente esecutivo e, pertanto, viene notificato alla parte debitrice unitamente all’atto di precetto.
L’atto di precetto rappresenta l’atto preliminare alla successive fase dell’esecuzione e costituisce l’intimazione al pagamento entro 10 giorni dalla notifica in difetto si procederà con l’esecuzione.
Nell’ipotesi di recupero delle spese condominiali non pagate, se l’intimazione di cui all’atto di precetto resta senza alcun esito, si procede alla notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ovvero presso terzi.