Usurpazione di titolo: definizione
L'articolo 498 del Codice Penale stabilisce che commette il reato di usurpazione di titolo chi porta i segni distintivi o la divisa di un impiego pubblico, di un ufficio pubblico, di un corpo giudiziario, di un corpo amministrativo, di un corpo politico o di una professione che presuppone una abilitazione specifica dello Stato in maniera abusiva. Tale reato si configura anche nel caso in cui si indossi in pubblico in maniera abusiva l'abito ecclesiastico. La pena prevista è una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 154 euro a un massimo di 929 euro. La stessa sanzione può essere applicata a chi sostiene di essere in possesso di pubbliche insegne onorifiche come decorazioni, titoli o gradi accademici o di qualità che riguardano gli impieghi e gli uffici pubblici citati in precedenza.
Che differenza c'è tra usurpazione di titolo e usurpazione di funzioni pubbliche?
In sostanza, si parla di illecito amministrativo dell'usurpazione di titoli od onori e non di reato di usurpazione di funzioni pubbliche nel momento in cui si verifica solo una attribuzione indebita della qualifica di funzionario pubblico ma la persona non svolge alcun atto relativo alla qualifica stessa. In effetti, affinché si possa individuare il reato di usurpazione di funzioni pubbliche è indispensabile che avvenga un esercizio indebito di funzioni pubbliche non legittimato da alcuna investitura; viceversa, per l'usurpazione di titoli quello che rileva è l'attribuzione di una qualifica di funzionario pubblico, per esempio con l'uso abusivo di un contrassegno, anche senza che gli atti riguardanti le funzioni pubbliche vengano effettivamente compiuti.
L'avvocato penalista, visto che si tratta di un reato contemplato dal Codice Penale.