Uso di atto falso: definizione
L'uso
di atto falso è un reato che viene commesso da chi fa uso di un
atto falso senza essere concorso nella falsità. Nel caso in cui il falso
sia rappresentato da scritture private, la pena è prevista unicamente se la
persona ha agito con lo scopo di recare un danno ad altri o di procurare un
vantaggio, a sé o ad altri. Perché si possa parlare di uso, non è importante la
modalità con la quale il documento è stato utilizzato: rileva, invece, che si
sia trattato di un uso vero e proprio, e quindi non di semplici atti
preparatori, per evitare di incappare in una anticipazione eccessiva della
soglia di punibilità. Dal punto di vista dell'elemento psicologico, perché si
integri il reato occorre che il soggetto sia a conoscenza del fatto che il
documento che ha usato è falso e che lo abbia adoperato a fini probatori in
maniera deliberata. L'agente, dunque, deve avere usato l'atto come se si
trattasse di un documento vero.
Quali sono le note procedurali relative all'uso di atto falso?
La competenza è del tribunale monocratico, mentre la
procedibilità è di ufficio per i casi che riguardano i testamenti olografi e
gli atti pubblici (negli altri casi è a querela).
Qual è la ratio legis?
Il legislatore, stando alla dottrina maggioritaria, ha
previsto di tutelare la finalità e la funzione che contraddistinguono l'atto
che determina la condotta criminosa, oltre alla fiducia della collettività
rispetto alla genuinità e alla verità dei documenti.
Un avvocato penalista, visto che il reato è contemplato dal
Codice Penale.
1. Chi espone un permesso per il parcheggio dei disabili non valido commette il reato di uso atto falso?
No, come evidenzia la sentenza numero 22578/2010 della Cassazione,
che ha stabilito che esporre sulla propria macchina una fotocopia in bianco e
nero di un permesso di parcheggio destinato alle persone invalide non integra
il reato di uso di atto falso, in quanto la fotocopia stessa non può certo
simulare il documento originale (a colori), mostrando in modo evidente che si
tratta di una riproduzione fotostatica. Diverso, invece, è il discorso nel caso
di un soggetto che sul cruscotto del proprio veicolo espone una riproduzione
fotostatica di contrassegno per il parcheggio dei disabili (avendo posteggiato
il mezzo in una zona in cui vige l'obbligo di pagare la sosta), poiché in
questa circostanza si riscontra una attività finalizzata alla contraffazione,
vale a dire mirata alla fraudolenta imitazione di un documento
autorizzativo che è caratterizzato da caratteristiche formali specifiche. La
riproduzione, insomma, intende apparire come documento originale, in modo
fraudolento.
2. Si può parlare di uso di atto falso quando si è in presenza di diplomi di laurea rilasciati all'estero?
A questo proposito può essere interessante consultare la sentenza 42093/2008
della Cassazione che riguarda il sequestro di diplomi di laurea
ottenuti all'estero da ragazzi italiani tramite dichiarazioni false sulla
frequenza dei corsi: ebbene, la Corte ha stabilito che non si può configurare
un diritto alla restituzione. In sostanza, i diplomi di laurea che sono stati
rilasciati da una università straniera non possiedono un valore di titolo
legale se non con una procedura di exequatur: per questo motivo l'uso di tali
diplomi non è vietato, anche se si tratta di attestati che sono ideologicamente
falsi, ma è ovviamente proibito il loro utilizzo se è finalizzato a conseguire
il riconoscimento di titoli legali in Italia.