False dichiarazioni sull'identità: definizione
Si tratta del reato previsto dall'articolo 496 Codice Penale,
norma riformulata da uno dei cosiddetti decreti sicurezza (decreto legge n. 92
del 2008, convertito in legge 125 del 2008) che, nell'ottica di contrastare il
fenomeno dell'immigrazione, ha previsto un innalzamento delle sanzioni per
coloro che ostacolano o rallentano le procedure di identificazione personale.
Il reato di False dichiarazioni sull'identità punisce chiunque, interrogato sull'identità,
sullo stato o su altre qualità riguardanti se stesso o altra persona, rende
dichiarazioni mendaci a un pubblico ufficiale o a un soggetto incaricato di un
pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio.
La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.
L'ambito di applicazione di questo reato è residuale: viene
in considerazione allorché non vengano commesse false dichiarazioni con
specifiche modalità previste e punite da
altre disposizioni del Codice Penale. Per questa ragione, e a seguito di
modifiche legislative, si ritiene che ogni falsa dichiarazione ad un pubblico
ufficiale rientri in realtà nella diversa ipotesi dell'art. 495 Codice Penale, che
punisce specificamente le false attestazioni a un pubblico ufficiale
riguardanti l'identità e le qualità proprie e altrui, mentre l'articolo 496 Codice
Penale è diretto a punire le sole false dichiarazioni ai soggetti incaricati di
un pubblico servizio.
Il reato di false dichiarazioni sull'identità può essere
commesso da chiunque.
La falsa dichiarazione può avere ad oggetto l'identità,
propria o altrui, ossia le generalità della persona medesima (residenza,
domicilio eccetera), ma anche le qualità personali, da intendersi come le
caratteristiche che servono ad individuare una persona all'interno della
collettività sociale (professione, gradi accademici, uffici pubblici ricoperti,
precedenti penali eccetera).
La falsa dichiarazione deve seguire e corrispondere a una
interrogazione che abbia ad oggetto l'identità o altre qualità personali sulle
quali il soggetto mente.
Non costituiscono quindi reato di false dichiarazioni il
mero silenzio, né le dichiarazioni spontanee.
L'interrogazione, oltre che verbalmente, comprende anche la
compilazione di moduli/questionari predisposti dall'ufficio cui appartiene il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. Ad esempio, commette il
reato in esame chi, al fine di ottenere il rinnovo del passaporto, attesti
falsamente nella cosiddetto dichiarazione sostitutiva dell'ordinaria
certificazione di non avere precedenti penali.
Il reato di false dichiarazioni sull'identità è un reato
doloso, per la cui punizione si richiede la coscienza e la volontà di rendere
dichiarazioni diverse dal vero sull'identità e sulle qualità personali proprie
o altrui.
Tuttavia non occorre lo specifico intento di mentire al fine
di trarre in inganno il destinatario della dichiarazione.