Fabbricazione e possesso di falsi documenti di identificazione: definizione
La fabbricazione e il possesso di falsi documenti di identificazione
rientrano nel reato previsto dall'articolo 497 bis del Codice Penale, che
stabilisce la pena della reclusione da uno a quattro anni per chiunque venga
trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio. Per chi,
invece, fabbrica il documento, la pena viene aumentata per non meno di un terzo
e per non più della metà: lo stesso accade per chi detiene il documento non per
uso personale.
Quali sono i documenti che rientrano nella casistica?
Poiché si parla di documenti falsi validi per l'espatrio, il riferimento è
alla carta di identità o al passaporto, anche se rilasciati da
uno Stato straniero; non c'entra niente, invece, il permesso di soggiorno, che
- come è ovvio - non è valido per l'espatrio. Il permesso di soggiorno,
infatti, è un titolo preordinato unicamente a rendere legittima la presenza nel
territorio dello Stato di un cittadino che proviene da un Paese che non fa
parte dell'Unione Europea. Non può essere accettata, dunque, nessuna
assimilazione in malam partem alla carta di identità e al passaporto, in
assenza di una previsione normativa.
Qual è la ratio legis?
Lo scopo del legislatore è quello di tutelare la fede pubblica,
in modo particolare contro quei comportamenti che alterano le qualità personali
di un soggetto o i suoi elementi identificativi.
1. Cosa dicono le più importanti sentenze della Cassazione in proposito?
La sentenza numero 18535 del 2013 precisa che il secondo comma dell'articolo
497 bis del Codice Penale, che punisce la contraffazione del documento
da parte di chi lo detiene, rappresenta un'ipotesi di reato indipendente
rispetto al possesso del documento, che è l'ipotesi di reato prevista dal primo
comma: in pratica, l'elemento costitutivo del reato è proprio la descrizione
della condotta che differenzia le due fattispecie, e in effetti non può essere
ritenuto un elemento circostanziale. Molto significativa è, poi, la sentenza
numero 12268 del 2012, che indica che il mero possesso di un documento
falso valido per l'espatrio integra il reato poiché la fattispecie
normativa non tiene conto di eventuali forme di concorso nella falsità e, di
conseguenza, non ha carattere residuale rispetto a eventuali compartecipazioni
nel corso della realizzazione dell'atto falso. Ancora, la sentenza numero 5061
del 2012 specifica che il reato è integrato se la carta di identità falsa di
cui si è in possesso contiene la clausola di validità per l'espatrio. Infine,
la sentenza numero 30120 del 2011 sottolinea che non esiste un rapporto di
specialità tra il reato di fabbricazione e possesso di documenti falsi di identificazione
e il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica
certificazione o autenticazione, poiché le due fattispecie incriminatrici -
l'una disciplinata dall'articolo 497 bis del Codice Penale, l'altra
disciplinata dall'articolo 469 del Codice Penale - tutelano beni giuridici
differenti, e possono anche concorrere.
2. Che differenza c'è tra il reato di fabbricazione e possesso di documenti falsi di identificazione e il reato di uso di atto falso?
Il delitto di uso di atto falso è disciplinato
dall'articolo 489 del Codice Penale: è differente da quello di fabbricazione e
possesso di documenti falsi di identificazione poiché quest'ultimo prescinde,
dal punto di vista strutturale, dall'esclusione di qualunque tipo di concorso
nella formazione dell'atto falso. Inoltre, il reato configurato dall'articolo
489 non tutela la genuinità del documento in sé, ma l'affidabilità
dell'identificazione personale.