Commercio di prodotti con marchi falsi: definizione
Cos'è
Il commercio di prodotti con marchi falsi è un reato previsto dall'articolo 474 del Codice Penale, e avviene quando una persona possiede dei prodotti industriali (borse, pantaloni, giacche, e così via) o opere di ingegno (dischi musicali, dvd di film, eccetera) con segni distintivi o marchi, sia italiani che stranieri, alterati o contraffatti, allo scopo di porli in vendita, venderli, farne commercio o comunque metterli in circolazione. Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con una sanzione pecuniaria tra i 3.500 euro e i 35.000 euro.
La circostanza più comune in cui si materializza il commercio di prodotti con marchi falsi è quella di persone, perlopiù di origine straniera, che vengono trovate in possesso di merce contraffatta con l'intenzione di venderla in spiaggia, per strada, davanti alle uscite della metropolitana, o comunque in luoghi non adatti alla vendita. Il reato sussiste tutte le volte in cui si accerta la messa in atto di commercio con marchi contraffatti. Diverse sentenze della Cassazione hanno sottolineato che non è necessario che il cliente venga tratto in inganno a proposito della genuinità e della esatta provenienza della merce affinché il reato si concretizzi. Ciò è dovuto al fatto che la fattispecie di reato non ha lo scopo di tutelare l'acquirente, o comunque non solo, ma si pone soprattutto l'obiettivo di tutelare la pubblica fede, da intendersi come l'affidarsi dei cittadini a segni distintivi o marchi che servono a identificare e garantire prodotti industriali e opere di ingegno. La sentenza della Corte di Cassazione Sezione 2 Penale n. 25073 del 2 luglio del 2010, inoltre, ha stabilito che non è necessario che l'inganno si realizzi concretamente e avvenga effettivamente, in quanto si ha a che fare con un reato di pericolo.
Un avvocato penalista, magari specializzato in diritto dell'immigrazione se l'imputato è una persona straniera, con o senza permesso di soggiorno.