Distruzione e occultamento di atti: definizione
Il reato di distruzione e occultamento di atti disciplinato dall'articolo 490 del
Codice Penale stabilisce che la distruzione, la soppressione o l'occultamento di atti pubblici veri, di testamenti
olografi, di cambiali o di altri titoli di credito che possono essere trasmessi
al portatore, messi in atto con l'obiettivo di recare un danno a un'altra
persona o di procurare un vantaggio a sé o ad altri, devono essere puniti
secondo quanto previsto dal reato di falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici, dal reato di falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e dal reato
di falsità materiale commessa dal privato.
Il delitto di falso per soppressione presuppone il dolo
specifico?
Stando alla sentenza n. 18842 del 26 marzo del 2014 della sez. V
della Cassazione Penale, no. Il delitto di falso per soppressione,
pertanto, non richiede l'intenzione di eliminare o di frustrare, in parte o in
tutto, l'efficacia probatoria dell'atto che è stato soppresso, così come per la
configurazione del reato non è necessario che vi sia il fine specifico di
procurare un vantaggio ad altri o a sé stessi. Basta, infatti, la
consapevolezza da parte di chi si rende protagonista della condotta illecita
del fatto che l'atto soppresso non potrà più essere usato come prova.
1. Che differenza c'è tra un furto e l'occultamento di atti?
Nel caso in cui l'occultamento di atti sia il risultato di un furto di
documenti, tra il reato di furto e quello di falso per soppressione non può esserci concorso, sempre che
tra la sottrazione e l'occultamento vi sia una contestualità cronologica e
che l'azione sia stata messa in pratica con il solo obiettivo di far scomparire
i documenti in questione. La sottrazione, in una circostanza
del genere, va ritenuta un antefatto che non può essere punito in quanto viene
assorbito nella condotta di occultamento degli atti.
2. Qual è l'oggetto giuridico del delitto di distruzione o occultamento di atti?
Esso è rappresentato dalla pubblica fede. Proprio per
questo motivo, nel caso in cui un soggetto distrugga un documento con
l'obiettivo di far venir meno la sua efficacia probatoria, non si può parlare
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Perché questo delitto possa
essere configurato, infatti, è necessario che il soggetto agisca per esercitare
un certo diritto e che per far valere la propria pretesa non ricorra alla
violenza privata ma faccia riferimento a un giudice.
3. Le scritture di pubblici ufficiali non sottoscritte possono essere considerate atti veri?
Per trovare una risposta a tale quesito è necessario fare
riferimento alla sentenza n. 4743 del 1982 della Corte di Cassazione, in cui si
precisa che non può essere ritenuta inesistente dal punto di vista giuridico
una scrittura predisposta da un pubblico ufficiale anche nel caso in cui questa
non sia stata sottoscritta poiché non è stata portata a termine la dichiarazione
inserita a verbale. Anche se è incompleto, tale scrittura è un atto
vero, dal momento che è stato posto in essere nell'esercizio di una
pubblica funzione da parte di un soggetto pubblico. A questo proposito, vale la
pena di specificare che cosa si intenda per atti veri: sono tali quelli che non
sono falsi dal punto di vista ideologico o dal punto di vista materiale. Nella
categoria degli atti veri rientrano anche le copie autentiche su
cd di atti originali.