Revoca della riabilitazione: definizione
Con la revoca della riabilitazione vengono posti nel nulla gli effetti della concessa riabilitazione (quindi, niente più annullamento della pena e degli effetti penali della condanna riportata). In altri termini, la riabilitazione non è per sempre. Può essere, appunto, revocata. E’ bene precisare che mentre il provvedimento che concede la riabilitazione giunge all’esito della verifica, da parte dei Giudici, della sussistenza di alcune condizioni indicate dalla legge (come, ad esempio, il decorso del tempo) e di una valutazione discrezionale (vedasi il giudizio sulla buona condotta), alla revoca si perviene attraverso un’indagine più limitata: si deve cioè solo accertare la sussistenza delle condizioni fissate dalla legge.
(Codice Penale articolo 180)
Avvocato Barbara Bruno
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Avv. Barbara Bruno
La riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto, chiaramente non semplicemente colposo bensì doloso, per il quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o addirittura un’altra pena ancora più grave.
Sulla revoca della riabilitazione decide il Tribunale di Sorveglianza competente, qualora la revoca stessa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per l’altro reato.