Frode nelle pubbliche forniture: definizione
La frode nelle pubbliche forniture è un reato previsto
dall'articolo 356 del Codice Penale, che stabilisce una pena corrispondente a
un periodo di reclusione da uno a cinque anni abbinato a una sanzione di non
meno di 1032 euro per chi commetta frode nell'adempimento di obblighi
contrattuali e nell'esecuzione dei contratti di fornitura. Va detto che
l'elemento della frode è un concetto dibattuto e non riconosciuto in maniera
univoca: alcuni, infatti, considerano che possa essere identificato nei raggiri
finalizzati a raggirare la controparte, mentre per altri è sufficiente una
modifica dolosa dell'esecuzione del contratto da parte del fornitore in danno
della controparte.
1. Quali sono le principali sentenze della Corte di Cassazione a cui fare riferimento?
La sentenza n. 38346/2014 specifica che il reato di frode
nelle pubbliche forniture, perché venga configurato, non presuppone una
condotta che comporti dei raggiri o degli artifici, come avviene quando si è in
presenza di un reato di truffa, e tantomeno un evento di danno per la parte
offesa: è sufficiente, invece, che il contratto pubblico di fornitura di
servizi o cose non venga eseguito in modo doloso. Ovviamente, può sussistere il
concorso tra il reato di truffa e quello di frode nelle pubbliche forniture.
Secondo un'altra sentenza della Cassazione, però, il mero inadempimento del contratto
non può essere considerato sufficiente per la configurabilità del delitto: la sentenza
n. 5317/2011, infatti, parla di un "quid pluris" che può
essere identificato nella malafede contrattuale, vale a dire nella presenza di
un inganno o di un espediente malizioso che faccia sembrare l'esecuzione del
contratto in linea con gli obblighi presi. Il reato, pertanto, sotto il profilo
soggettivo si contraddistingue per il semplice dolo generico, che ha a che fare
con la volontà e l'intenzione di consegnare cose differenti rispetto a quelle
decise: non è necessario che l'agente abbia il proposito di ottenere un
profitto indebito o di provocare un danno all'acquirente. Se l'esecuzione del
contratto è compiuta da un imprenditore commerciale, si può parlare di un fatto
colposo solo se vengono scoperti elementi che tolgono significato all'oggettivo
inadempimento.
2. Il reato di frode nelle pubbliche forniture è un reato di evento?
No: si tratta, invece, di un reato di pura condotta, in
quanto non è ipotizzabile una responsabilità da causalità omissiva in relazione
ad esso. A stabilirlo è la sentenza n. 771/2007 della Cassazione, relativa al
caso del direttore della mensa di una società appaltatrice dei servizi di
ristorazione di alcuni ospedali, il quale era stato chiamato a rispondere per
violazione degli obblighi di controllo riguardanti la funzione e per l'omesso
impedimento della fornitura di alimenti di qualità inferiore rispetto a quanto
stabilito nel contratto di appalto: ebbene, gli ermellini hanno escluso che il
soggetto dovesse rispondere di tale violazione.
3. Il reato di frode nelle pubbliche forniture può configurarsi solo in seguito alla consegna dell'opera?
No, anzi: per ciò che concerne la fornitura di opere, tale
reato può consumarsi anche prima che l'opera venga consegnata nel caso in cui
la pubblica amministrazione abbia, durante l'esecuzione dell'opera, contestato
le inadempienze contrattuali e i vizi accertati alla parte.