Danneggiamento al patrimonio storico o artistico nazionale: definizione
Il danneggiamento al patrimonio storico o artistico nazionale è un reato previsto dall'articolo 733 del Codice Penale italiano, che stabilisce l'arresto fino a un anno o una sanzione di non meno di 2.065 euro per chiunque danneggi, deteriori o distrugga un monumento o una cosa propria che abbiano un pregio rilevante nel caso in cui dal fatto derivino conseguenze negative per il patrimonio artistico, storico o archeologico del nostro Paese. Si tratta di un reato proprio, dal momento che può essere unicamente dal proprietario, dal possessore o dal detentore.
Qual è la ratio legis?
Lo scopo dell'articolo 733 del Codice Penale è quello di proteggere l'interesse della collettività rispetto alla fruizione dei beni culturali.
Che cosa si intende con "cosa propria"?
Per capire cosa si intenda con "cosa propria" si può fare riferimento alla sentenza n. 7701 del 1991 della Cassazione, che specifica che debbano essere ritenute proprie le cose di cui si ha una disponibilità concreta: per esempio, il bene che appartiene a una società di cui sia amministratore l'agente.
Cosa succede se a essere danneggiati sono beni di valore artistico o storico non notificati?
Per rispondere a questa domanda si può prendere in esame la sentenza n. 9196 del 1989 della Cassazione, secondo cui il danneggiamento di beni privati di interesse archeologico, storico o artistico non notificati può essere punito nel caso in cui il possessore o il detentore degli stessi, commettendo il danneggiamento, sia a conoscenza del loro pregio.
Un avvocato penalista.