Oltraggio a pubblico ufficiale: definizione
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, disciplinato
dall'articolo 341 bis del Codice Penale, viene commesso da chi, in presenza di più
persone in un luogo pubblico o comunque in un luogo aperto al pubblico, offende
il prestigio e l'onore di un pubblico ufficiale mentre questi è impegnato nel
compimento di un atto di ufficio: la pena prevista è la reclusione fino a tre
anni, ma può essere aumentata nel caso in cui l'offesa riguardi l'attribuzione
di un determinato fatto. L'autore dell'offesa non è punibile se è provata la
verità del fatto o se l'ufficiale, dopo l'attribuzione dello stesso, viene
condannato. Nell'eventualità in cui prima del giudizio l'imputato abbia
interamente riparato il danno risarcendo tanto la persona offesa quanto l'ente
di cui la persona offesa fa parte il reato è da considerarsi estinto.
Oltraggio a pubblico ufficiale: perché è un reato?
Lo scopo di questo dispositivo è quello di tutelare l'interesse al buon
andamento della
pubblica amministrazione, così come per tutti
gli altri reati di oltraggio.
1. Oltraggio a pubblico ufficiale: com'è cambiato questo reato nel tempo?
In passato la fattispecie discriminatrice era disciplinata dall'articolo
341 del Codice Penale, che è stato poi abrogato con l'articolo 18
della legge 205/1999: ecco perché oggi il reato di oltraggio a pubblico
ufficiale è disciplinato dall'articolo 341 bis, che è stato introdotto con il
cosiddetto Pacchetto Sicurezza tramite la legge 94/2009. La norma, in realtà,
propone numerose analogie con la disposizione precedente, ma ha visto cambiare
l'ambito oggettivo: l'ordinamento attuale, infatti, non riprova la semplice
lesione della reputazione e dell'onore del pubblico ufficiale, ma il fatto che
tale lesione avvenga in un contesto pubblico e quindi venga conosciuta da altre
persone.
2. Qual è il bene giuridico tutelato dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale tutela il corretto e regolare svolgimento
delle mansioni che spettano al pubblico ufficiale stesso: ecco perché
è prevista una fattispecie autonoma differente - e più grave - rispetto
all'ingiuria. Nel momento in cui viene offeso un pubblico soggetto
nell'esercizio della propria funzione o a causa della stessa, infatti, viene
offesa tutta la pubblica amministrazione: ecco perché, come già si poteva
sostenere per l'articolo 341 del Codice Penale che è stato poi abrogato, il
bene giuridico che viene protetto è quello della salvaguardia della pubblica
amministrazione stessa, tramite la tutela del decoro e dell'onore della persona
che è investita di funzioni pubbliche e agisce, quindi, in qualità di organo
dell'amministrazione.
3. Qual è il soggetto attivo e qual è il soggetto passivo del reato?
Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, il soggetto attivo può essere chiunque: non solo un
cittadino privato, ma anche un pubblico ufficiale può essere incriminato per
oltraggio, a patto che la persona offesa sia di grado
superiore o pari al suo. Per quanto concerne il soggetto passivo,
invece, si tratta del pubblico ufficiale a cui viene arrecato nocumento e della
pubblica amministrazione a cui la persona offesa appartiene.
4. Qual è l'elemento soggettivo del reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
La condotta offensiva che la fattispecie incriminatrice
punisce deve essere supportata dal dolo generico, nel senso che la persona che
offende il pubblico ufficiale deve aggredire il suo prestigio e il suo onore
con coscienza e volontà. Per l'integrazione del dolo non hanno rilevanza la
volontà di offendere vera e propria né lo scopo specifico per cui l'offensore
si rende protagonista dell'oltraggio, vale a dire quello che viene definito
come animus iniurandi: conta solo la consapevolezza.