Controversie internazionali notifiche all'estero: definizione
In caso di controversie internazionali le notifiche all'estero rappresentano una fase fondamentale tramite cui il soggetto che le riceve diventa consapevole dell'esistenza di uno specifico atto. Va detto che la disciplina delle notifiche all'estero non è semplice, e le diverse procedure di riferimento sono il risultato del sovrapporsi delle diverse norme che si sono accumulate negli anni provenienti da fonti di rango differente.
Qual è il riferimento normativo in materia?
Il riferimento normativo in materia di notifiche all'estero per le controversie internazionali è rappresentato dal Regolamento n. 1393 del 2003 che è entrato in vigore a partire dal 13 novembre del 2008, e che riguarda la comunicazione e la notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia commerciale e civile negli Stati membri. Secondo tale Regolamento, il cui testo è disponibile sul sito web della Commissione Europea, la competenza istituzionale del Ministero degli Affari Esteri è eccezionale e residuale. Il Regolamento viene applicato nel momento in cui un atto giudiziario o extragiudiziario va trasmesso per essere comunicato o notificato in un altro Stato membro: non riguarda la responsabilità statuale per omissioni o atti nell'esercizio di pubblici poteri, e nemmeno materie amministrative, doganali o fiscali; non può essere applicato, inoltre, nel caso in cui non si conosca il recapito del soggetto a cui va comunicato o notificato l'atto.
Chi provvede alla trasmissione delle notifiche all'estero?
Ogni Stato membro designa degli organi per la trasmissione e la ricezione degli atti: nel caso dell'Italia, per esempio, gli organi mittenti sono gli Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso le Corti di Appello e presso i Tribunali Ordinari che non sono sede Corte di Appello, mentre l'organo ricevente è solo l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari della Corte di Appello di Roma. Inoltre, è prevista un'autorità centrale che ha lo scopo di mettere a disposizione degli organi tutte le informazioni del caso e trasmettere, in casi eccezionali, le domande di notificazione.
Gli organi preposti: in Italia, gli Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari.