Controversie internazionali giurisdizione nazionale: definizione
La giurisdizione nazionale rappresenta
una delle questioni più significative nel contesto delle controversie
internazionali: si tratta, in sostanza, di determinare qual è la legge che deve
essere applicata. Gli operatori a livello internazionale hanno introdotto delle
formule risolutive per il conflitto di giurisdizione, a livello
contrattuale, in modo tale da sopperire all'assenza di un sistema giudiziario
in linea con le caratteristiche e con le necessità del commercio
internazionale. In quasi tutti i casi i contratti nella prassi internazionale
sono adempiuti in modo spontaneo, così che non c'è bisogno di fare riferimento
all'autorità giudiziaria; tuttavia non si può escludere l'eventualità di divergenze
tra le parti nell'esecuzione del rapporto.
Come si riconosce una controversia internazionale?
Una controversia internazionale è un
disaccordo su un punto di fatto o di diritto, un'opposizione di interessi, un
contrasto di tesi giuridiche o una contraddizione. La stessa definizione di
controversia internazionale non è una questione unicamente teorica, ma ha
implicazioni pratiche molto significative, dal momento che l'esistenza della
controversia costituisce il presupposto di applicazione di regole di diritto
internazionale. Perché si possa parlare di una controversia
internazionale, non basta un conflitto tra gli interessi di due parti, ma
occorre che la pretesa di una parte sia in contrasto con l'altra.
1. Come si prevengono e risolvono le controversie internazionali tenendo in considerazione la giurisdizione nazionale?
Occorre distinguere, a tal proposito, tra soluzione
della controversia ed estinzione della stessa. La soluzione è un concetto
giuridico e non un fatto storico, nel senso che rappresenta la valutazione
efficace e vincolante riguardante la controversia; l'estinzione,
invece, consiste nel venir meno del conflitto di interessi.
2. Qual è il ruolo della giurisdizione nazionale nelle controversie internazionali?
La giurisdizione dell'autorità
giudiziaria di ogni Stato non rientra in un sistema coordinato e uniforme a
livello internazionale; invece, è vincolato alle decisioni compiute dai vari
Paesi in maniera unilaterale. In sostanza, ogni Paese decide in modo
indipendente quale estensione deve avere la competenza internazionale dei suoi
giudici e quale importanza vuole attribuire alle attività
giurisdizionali che avvengono al di fuori dei confini nazionali.
3. Che cosa può fare un'azienda italiana che vuole promuovere un giudizio?
Nella quasi totalità dei casi, le controversie
internazionali che coinvolgono le imprese italiane sono disciplinate
dalle Convenzioni bilaterali di Lugano e di Bruxelles. Vi sono, comunque, delle
circostanze che sono disciplinate da convenzioni bilaterali connesse con il
riconoscimento di sentenze e, infine, delle situazioni che rientrano nel regime
generale determinato dalla legge 218 del 1995, con Paesi con i quali non è
stata sottoscritta una convenzione bilaterale e che non riconoscono le
Convenzioni bilaterali di Lugano e di Bruxelles.
4. Cosa prevede la normativa europea?
La normativa europea definisce la giurisdizione in
maniera indipendente e autonoma, così che si è realizzato un coordinamento tra
le competenze dei giudici dei vari Stati. Il giudice competente,
secondo la regola generale imposta dalla normativa continentale, è quello del
Paese in cui il convenuto è domiciliato. Nel caso in cui una persona sia
domiciliata in uno Stato contraente, quindi, deve convenire in giudizio presso
l'autorità di quello stesso Stato. Sono previsti, ad ogni modo, dei fori
facoltativi o alternativi: nel contesto commerciale, per esempio, il foro è
definito nel luogo nel quale la prestazione caratteristica deve essere
eseguita. Per materie specifiche, inoltre, ci sono dei fori esclusivi,
inderogabili. Infine, le parti hanno la facoltà di decidere il foro di
competenza.