Commercio internazionale Gentlemen's agreements: definizione
La società nel suo insieme non conosce solamente le obbligazioni giuridiche assistite da una sanzione “statale” (ovvero quei legami di natura legale, difesi dalla possibilità di ottenere, in via coattiva – grazie al sistema giudiziario – l'adempimento degli specifici obblighi oggetto del rapporto). Vi sono, ad esempio, norme di natura sociale, norme di natura etica e norme di natura religiosa che, a differenza della norma giuridica, trovano una “sanzione”, in caso di mancato rispetto, di natura squisitamente relazionale o interna (perdita della reputazione, rimprovero, sanzione ultraterrena, eccetera). E in verità la norma giuridica è frutto relativamente recente nello sviluppo sociale, in quanto è precipua di una società i cui rapporti personali non possono garantire il mantenimento di un equilibrio sociale. Ciò a dire, per convesso, che in società particolarmente piccole si può ancora riscontrare l'esistenza di norme di tipo non giuridico che da sole bastano al governo della medesima comunità. E così si possono trovare esempi di efficienti norme non giuridiche in sistemi quali le tifoserie di calcio, le organizzazioni criminali o i casuali passeggeri di un tram.
Tenendo a mente tale prospettiva, è emersa la necessità di realizzare rapporti aventi contenuto patrimoniale che tuttavia siano – per espressa volontà delle parti – posti al di fuori della tutela giuridica tradizionale e vengano invece affidati esclusivamente a sanzioni extragiuridiche, in primo luogo la reputazione dei soggetti moralmente obbligati. In caso di rottura di un gentlemen's agreement, dunque, non si potrà adire il Giudice per ottenere coattivamente soddisfazione del torto subito, ma si potrà esclusivamente operare procedendo con una definitiva rottura degli affari in corso, oltre che ponendo in discredito il buon nome del soggetto inadempiente all'interno della cerchia dei soggetti interessati ad un determinato business condotto, anzitutto, al valore della parola spesa.
Avv. Paolo Fortina
Ordine degli Avvocati di Milano
NL Studio Legale
La prassi vede dunque la classica stretta di mano come ipotesi più frequente laddove il contenuto del patto sia di poco momento o di immediata percezione. Viceversa, qualora il patto sia articolato e complesso, si preferisce adottare la forma scritta.