Contratti internazionali legge applicabile ai contratti: definizione
Nel commercio internazionale l'orientamento di redigere contratti molto dettagliati, che ha lo scopo di limitare ogni possibile problema interpretativo e lite in via preventiva, si scontra con la realtà dei fatti: per quanto un contratto possa essere ricco di clausole, infatti, non è in grado di prevedere qualsiasi scenario, e quindi nel caso in cui sorga una controversia è necessario che il giudice o l'arbitro, cioè l'interprete, identifichi un diritto nazionale a partire dal quale colmare le lacune su cui i contraenti non si sono espressi. In questa ricerca, l'interprete fa riferimento alle conflict rules, cioè a un gruppo di norme afferenti al diritto internazionale privato che gli consentono di decidere quali diritti possono essere applicati al contratto. Ovviamente, si tratta di una soluzione che può comportare un certo grado di incertezza e una certa imprevedibilità, visto che le norme di diritto internazionale privato cambiano in maniera significativa da un Paese all'altro, e dunque da un ordinamento all'altro: ciò implica che la legge che sarà considerata applicabile al contratto cambierà in base al giudice a cui ci si rivolgerà, che probabilmente opterà per le norme dell'ordinamento giuridico a cui fa riferimento. A seconda del diritto applicato, quindi, il risultato del giudizio cambia. Proprio per questo motivo, è importante che le parti a priori definiscano il diritto sostanziale che dovrà essere applicato al contratto attraverso il pactum de lege utenda, una clausola ad hoc.
Com'è la situazione in Italia?
Nel nostro Paese, la questione è normata dalla legge numero 218 del 31 maggio del 1995, la Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che all'articolo 57 rinvia alla Convenzione di Roma del 19 giugno del 1980 relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'articolo 3 della convenzione stabilisce che le parti siano, in linea di principio, libere di individuare e decidere quale legge applicare al contratto. In realtà, la Convenzione di Roma è stata sostituita dal regolamento CE numero 593 del 2008, denominato Roma I e adottato il 17 giugno del 2008 dal Consiglio e dal Parlamento Europeo: in ogni caso, la disposizione dell'articolo 2 non è cambiata.
Un avvocato di diritto internazionale.