Controversie internazionali procedure di insolvenza: definizione
Le procedure di insolvenza nelle controversie internazionali si applicano non solo nei casi di liquidazione, ma anche per le ristrutturazioni dei debiti, per le loro remissioni o per i loro adeguamenti. Il riferimento normativo è rappresentato dal Regolamento UE n. 2015/848, che è stato adottato dal Consiglio dell'Unione Europea e dal Parlamento Europeo il 20 maggio del 2015. La normativa accoglie gli obiettivi del diritto fallimentare, in virtù dei quali non bisogna più considerare le procedure concorsuali in un'ottica unicamente liquidatoria, ma è bene fare riferimento ad esse come a strumenti in grado di assicurare la conservazione e la sopravvivenza dei mezzi organizzati delle imprese. Lo scopo di questo regolamento è quello di fare sì che le procedure di insolvenza nelle controversie internazionali risultino efficienti ed efficaci, così che il mercato interno possa funzionare in maniera corretta. Non solo: un altro degli obiettivi è quello di prevenire il forum shopping fraudolento o pretestuoso.
Qual è l'ambito di applicazione delle procedure di insolvenza nelle controversie internazionali?
Le procedure non devono più essere fondate sull'insolvenza, come era richiesto in passato, dal momento che esse possono riguardare anche le procedure ibride, in cui la disponibilità dei beni viene conservata dal debitore, e le procedure di sovra indebitamento per il debitore civile. Il Regolamento 2015/848, di conseguenza, si applica a qualunque procedura concorsuale pubblica, incluse le interim proceedings, vale a dire le procedure provvisorie che abbiano uno scopo di ristrutturazione del debito, di salvataggio, di liquidazione o di riorganizzazione. Per quel che concerne il nostro Paese, sono previsti degli accordi di ristrutturazione dei debiti, le procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento e il concordato preventivo. Ecco, dunque, che l'ambito di applicazione include anche le soluzioni negoziali e concordate e le procedure di pre-insolvenza, con l'obiettivo di promuovere il salvataggio dei debitori e delle imprese. La soglia di intervento rispetto alla crisi di impresa, in sostanza, viene anticipata. Non rientrano in questo ambito di applicazione, tuttavia, le procedure che sono disciplinate dal diritto societario generale e che non sono destinate solo alle situazioni di insolvenza, così come le procedure di insolvenza che riguardano gli enti creditizi, le imprese assicuratrici e gli organismi di investimento collettivo.
I giudici dei Paesi in cui si trovano i centri degli interessi principali delle imprese coinvolte nelle procedure di insolvenza per le controversie internazionali.