Contratti internazionali compravendita: definizione
La disciplina della compravendita nei contratti internazionali è
regolata, in assenza di leggi specifiche, dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui contratti di vendita internazionale di merci, vale a dire la Convenzione di
Vienna dell'11 aprile del 1980, che nel nostro Paese è stata ratificata nel
1985 con la legge numero 765 dell'11 dicembre per poi entrare in vigore a
partire dal 1° gennaio del 1988. Questa convenzione può essere applicata nei
limiti dei contratti relativi alla vendita di beni tra parti che hanno sede in
Paesi differenti, e prevale rispetto alle norme di diritto internazionale
privato incluse nella Convenzione dell'Aja del 15 giugno del 1955.
Come si fa
Come si redige un contratto internazionale di compravendita?
Ovviamente, ogni caso è differente, ma in generale un modello di
contratto deve includere le pattuizioni che hanno come oggetto i requisiti
essenziali dell'accordo, vale a dire le parti contraenti, i termini di resa,
l'oggetto, le modalità di pagamento e il prezzo, e le condizioni generali che
riguardano gli aspetti, per così dire, più giuridici, e quindi i metodi di
risoluzione del contratto, le garanzie, le modalità di risoluzione delle
controversie, e così via.
Un avvocato di diritto internazionale.
1. Come si sceglie la legge applicabile al contratto?
Qualsiasi contratto internazionale di compravendita presuppone un
problema, rappresentato dalla necessità di scegliere la legge applicabile. Per
i rapporti commerciali instaurati tra imprese di Paesi differenti non esistono norme
sovranazionali specifiche che possono essere applicate, il che vuol dire che il
riferimento è sempre quello delle norme nazionali. Non è difficile intuire la
difficoltà che ne deriva: per definizione, allo stesso contratto internazionale
saranno potenzialmente applicabili almeno due leggi diverse, cioè quelle dei
Paesi a cui le due parti appartengono. Chiaramente, la scelta di una legge
e non di un'altra ha una forte influenza sui contenuti di un accordo, sia per
gli aspetti disciplinati in maniera esplicita, con norme di carattere
imperativo, sia - ovviamente - per i punti che non vengono regolati dalle
parti. Per individuare la legge applicabile, quindi, è necessario prevedere una
clausola contrattuale ad hoc, possibilmente prima che il contratto venga
stipulato. Chiaramente, la scelta va operata in base a valutazioni specifiche,
sempre nella speranza di raggiungere un accordo con l'altra parte o le altre
parti.
2. Che differenza c'è tra foro competente e legge applicabile?
Non bisogna mai confondere il foro competente con la legge
applicabile. Quest'ultima ha a che fare con le regole che possono essere
applicate al contratto, mentre il foro competente consiste, più semplicemente,
nell'identificazione del soggetto che è chiamato ad applicare quelle stesse
regole in presenza di una controversia. Di conseguenza, è sbagliato ritenere
che nel momento in cui si sceglie il foro competente di un determinato Paese
venga applicato il diritto di quel Paese.