Eredità legato: definizione
Il legato è disciplinato principalmente nella sezione III del capo V, titolo III del codice civile, dedicato alle successioni testamentarie.
Il legato si distingue dall’eredità per una caratteristica fondamentale: mentre l’eredità è una forma di successione a titolo universale, per cui l’erede succede al defunto nella totalità dei suoi rapporti trasmissibili, il legato è una forma di successione a titolo particolare, onde il legatario succede al testatore nello specifico determinato rapporto oggetto di legato.
Da tale distinzione conseguono ulteriori conseguenze. A titolo esemplificativo, i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia diversamente disposto (articolo 752 del codice civile) mentre il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari (articolo 756 del codice civile); l’azione di petizione dell’eredità, con la quale l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari allo scopo di ottenerne la restituzione, non è esercitabile dal legatario; solo l’erede succede al defunto nel processo in cui questi era parte (articolo 110 del codice di procedura civile).
In ragione della rilevanza della distinzione tra erede e legatario, è fondamentale che l’interprete delle disposizioni testamentarie, attraverso il ricorso ai canoni dell’interpretazione di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, chiarisca se il testatore ha inteso chiamare un determinato soggetto all’eredità, ovvero renderlo beneficiario di un legato. Tale operazione può presentare aspetti delicati, ad esempio, qualora il testatore si sia espresso disponendo l’attribuzione di beni determinati o di un complesso di beni. Ai sensi dell’articolo 588, comma 2 del codice civile, infatti, l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, qualora risulti che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Il legato può distinguersi tra legato di specie e legato di genere.
La distinzione tra le due figure rimanda alla distinzione tra i contratti ad effetto reale, di cui all’articolo 1378 del codice civile e i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, di cui all’articolo 1378 del codice civile: nel primo caso, avendo il contratto ad oggetto una cosa determinata, la proprietà o il diritto si trasferiscono al momento della prestazione del consenso manifestato dalle parti, nel secondo caso la proprietà si trasmette con l’individuazione o specificazione della cosa, fatta dalle parti.
Il legato può prevedere l’esecuzione di una prestazione in favore del legatario. In questo caso il soggetto tenuto all’esecuzione di tale prestazione è denominato onerato.
Può essere legata una cosa che apparteneva solo in parte al testatore, ma in questo caso, in base al principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habeat, il legato ha validità solo relativamente a tale parte. Se però risulta che la volontà del testatore era di legare la cosa per intero, vale quanto visto precedentemente, con conseguente obbligo per l’onerato di procurare l’acquisto dell’intera proprietà della cosa (articolo 652 del codice civile).
Altresì possibile è il legato di un credito o della liberazione da un debito. In questo caso i suoi effetti sono limitati alla parte del credito o del debito che risulta sussistere al tempo della morte del testatore (articolo 658 del codice civile). Questo legato determina la sostituzione dal lato attivo del rapporto obbligatorio in via analoga con quanto avviene nell’ipotesi di cessione del credito per atto tra vivi.
Qualora il legato abbia per oggetto beni immobili, la rinunzia, costituendo atto di disposizione di questi, ne deve rispettare la forma, e quindi deve farsi per iscritto (articolo 1350, n. 5 del codice civile).
Ai fini di porre termine alla situazione di incertezza che si viene a creare circa la determinazione del legatario di accettare o meno il legato, è previsto che chiunque vi abbia interesse possa chiedere all’autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso tale termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (articolo 650 del codice civile).
Può essere istituito legatario anche chi è già coerede. In questo caso, il legato viene posto a carico dell’eredità e viene definito prelegato (articolo 661 del codice civile).
Ad esempio, il testatore può istituire eredi Tizio e Caio, ciascuno per la metà. Può disporre altresì un legato di altri beni in favore di Caio, oltre a quelli che gli spettano come erede. Caio risponderà dei debiti ereditari, a norma dell’articolo 752 del codice civile, in proporzione alla propria quota ereditaria (nell’esempio fatto: per la metà) senza che nel computo di questa rientrino i beni oggetto di legato in suo favore.
Dal momento che, in ragione dell’articolo 661, il prelegato si considera legato per l’intero, il beneficiario avrà diritto a conseguire tale bene per intero antecedentemente alla determinazione delle rispettive quote ereditarie.
Così, nell’esempio appena citato, fatto 100 l’asse ereditario, se a beneficio di Caio viene disposto un prelegato del valore di 10, egli avrà diritto a conseguire innanzitutto tale valore. La determinazione delle rispettive quote ereditarie avverrà solo successivamente: in quanto istituiti eredi in parti uguali, ciascuno avrà diritto alla metà di 90, cioè ad una quota di 45, in modo che, alla fine, Caio avrà diritto a 55 e Tizio a 45. Il tutto, beninteso, entro i limiti della quota disponibile dell’asse ereditario.
Qualora più legatari siano stati beneficiati di un legato di un medesimo oggetto, ha luogo nei loro confronti l’accrescimento (articolo 674 del codice civile). Ciò significa che, nel caso in cui uno dei colegatari rinunzi al legato, la sua porzione si accresce a quella degli altri legatari.
21/03/2012 09:36:40
Un chiarimento: ma gli eredi legittimi possono agire in giudizio con una azione di petizione nei confronti di chi risulti legatario in un testamento olografo successivemente fatto pubblicare?
Mi è parso di capire che il legatario non può esercitarla ma l'erede sì??
Grazie
23/03/2012 16:12:03
Un chiarimento per cortesia...
L'art. 661 del C.C. (PRELEGATO) dice " Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera legato per l'intero ammontare"... scritto in un italiano incomprensibile non mi pare che abbia attinenza con quanto da Voi detto alla sezione "chi" della trattazione...
Inoltre... come si determinano i coeredi nel caso non ci sia testamento ma solo un legato?
cioè, ESEMPIO: se il de cuius non ha lasciato testamento ed ha 2 figli; ha lasciato invece solo due legati (ovvero due scritti che individuano precisamente due beni immobili) a favore di uno solo dei due figli, come ci si deve comportare?
Secondo l'art 588 del C.C. parrebbe chiaro che, nel caso in questione, al legatario vadano solo gli oggetti del legato e all'altro tutto il resto... altrimenti lo stesso articolo 588 non avrebbe senso (spiegando di fatto cosa è il legato)...
15/04/2012 23:41:32
Più che un commento, la mia è la richiesta di un chiarimento: è il legatario tenuto, per far valere il suo diritto, alla "pubblicazione" del documento olografo in suo possesso e quale sarebbe la forma con cui esercitarla? Quali costi questa "richiesta" pubblicazione comporterebbe? La controparte sta usando questo argomento come deterrente, non essendo il legatario in grado di affrontare un investimento importante. Vi ringrazio anticipatamente per una cortese e sollecita risposta
08/07/2012 20:07:43
Praticamente il legatario estraneo che eredita un oggetto di scarso valore puo' impossessarsi di 1/3 del patrimonio in caso di successione necessaria, quindi la legge e' a favore degli estranei che riescono ad entrare in un testamento o mi sbaglio?