Il sistema per lo scambio di quota di gas ad effetto serra: definizione
Il Parlamento Europeo e il Consiglio approvavano il 13 ottobre 2003 La
Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione Europea al fine di
promuovere la riduzione delle emissioni inquinanti. Si tratta della
prima concreta attuazione in Europa di uno dei meccanismi previsti dal
Protocollo di Kyoto nella lotta contro il cambiamento climatico.
A partire dal 1° gennaio 2005 il sistema di scambio di quote di
emissioni, denominato Emission Trading System (ETS), permette agli Stati
membri di adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni
attraverso un meccanismo di acquisto o di vendita di quote di emissione.
Una singola quota di emissioni corrisponde al diritto, concesso agli
impianti che operano nei settori interessati dalla Direttiva (elencati
nell’Allegato I), di emettere una tonnellata di biossido di carbonio CO2
nell’atmosfera.
A perfezionare la direttiva 2003/87/CE, è intervenuta la direttiva
2004/101/CE (c.d. direttiva Linking) approvata il 27 ottobre 2004; che
collega il mercato europeo delle emissioni alla possibilità di
utilizzare le riduzioni generate da progetti di CDM ( meccanismo di
sviluppo pulito)e di JI ( applicazione congiunta).
Nel 2008 con la Direttiva del 2008/101/CE è stato incluso le attività
di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di
emissione dei gas a effetto serra con alcune eccezioni espressamente
indicate (voli di Stato, voli effettuati ai fini di ricerca e soccorso,
voli umanitari, voli militari ecc., vedi Allegato I).
Successivamente la Direttiva 2009/29/ CE, ha introdotto ulteriori
modifiche in particolare, è stato modificato l’Allegato I che elenca le
categorie di attività a cui si applica il sistema di scambio di quote,
ampliandolo per esempio, sono ricompresi anche gli impianti che
producono alluminio primario e secondario, e impianti che producono
altri gas a effetto serra.
Il Cap and trade fissa un tetto massimo al livello totale delle
emissioni, tuttavia consente agli impianti intervenuti di acquistare e
vendere quote secondo le loro necessità all'interno di tale limite.
L’impianto che manterrà le emissioni di sotto del Cap, potrà vendere i
diritti di emissione all'impianto che, non riuscendo a rispettare il
predetto tetto, avrà l’esigenza di comprare diritti di emissione per
compensare l’eccesso di inquinamento.
Ci sono vari modi per formalizzare la vendita dei crediti del carbonio i
principali sono: mediante il mercato primario ossia lo scambio può
avvenire per operazioni bilaterali ad esempio un accordo di
compravendita tra il proponente del credito e l’acquirente o attraverso
il mercato secondario di solito si verifica tra intermediari ( Broker) e
l’acquirente.
L’allegato I della Direttiva elenca le categorie di attività a cui si
applica il sistema di scambio di quote. Ampliandolo di recente con la
Direttiva 2009/29 per esempio, sono ricompresi anche gli impianti che
producono alluminio primario e secondario, e impianti che producono
altri gas a effetto serra.