Assistenza nelle controversie di lavoro in fase conciliativa e arbitrale: definizione
L'assistenza nelle controversie di lavoro in fase conciliativa e arbitrale tiene conto delle novità che sono state introdotte con il cosiddetto Collegato lavoro, vale a dire la legge n. 183 del 4 novembre del 2010, che ha messo in evidenza un approccio nuovo da parte del legislatore rispetto ai contenziosi in questo ambito. La centralità del giudice ordinario, infatti, è ormai venuta meno, e questa figura non rappresenta più il presidio di tutela indispensabile della parte debole. In alternativa alla giurisdizione statale, quindi, c'è un regime di proposte da prendere in considerazione, con procedimenti arbitrali e meccanismi di conciliazione facoltativi. In sostanza, con il Collegato lavoro nelle controversie di lavoro la conciliazione non ha più carattere obbligatorio ed è solo un'opzione che può essere presa o non presa in considerazione. La procedura conciliativa non è più propedeutica, e volendo per far valere i propri diritti si ha la possibilità di agire direttamente di fronte al giudice di pace. Le parti, in sintesi, non hanno più il dovere, ma solo il potere di fare riferimento alla conciliazione. Per l'assistenza in queste controversie, ci si rivolge - in genere - a un consulente del lavoro.
Qual è la competenza territoriale del giudice del lavoro?
La competenza territoriale del giudice del lavoro, che influisce direttamente sulla competenza territoriale della commissione di conciliazione, deve essere stabilita secondo tre criteri alternativi tra loro, che possono essere scelti direttamente dal proponente. Si può fare riferimento, quindi, al foro della dipendenza dell'azienda in cui il lavoratore è impiegato o era impiegato fino alla conclusione del rapporto, al foro dell'azienda, cioè il luogo in cui i poteri amministrativi e direttivi dell'azienda sono accentrati anche se il lavoratore è o era impiegato in un'altra sede, o al foro del luogo nel quale è sorto il rapporto, cioè il luogo in cui l'attività di lavoro ha avuto inizio o in cui il contratto è stato stipulato.
I consulenti del lavoro e i giudici del lavoro.