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Conciliazione monocratica

Argomento: Tutela del lavoratore

Aggiornato al 09/02/2012

CHE COS'È
La conciliazione monocratica è un istituto nato con la cosiddetta Legge Biagi attuata con il decreto legislativo n. 124 del 23.4.2004.
Pur essendo anch’esso uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla via giudiziaria, non va confuso con la conciliazione obbligatoria né con la conciliazione civile.
La conciliazione monocratica può essere: preventiva e contestuale.

Dott. Claudio Zaninotto
Ordine Consulenti del Lavoro di Pavia
Studio Ass. Dott. C. Zaninotto e Rag. M. Villani
COME SI FA
1) La conciliazione monocratica preventiva nasce da una “richiesta di intervento” del lavoratore alla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione a questioni inerenti diritti disponibili  - per tali si intendono diritti che possono essere suscettibili di rinunce e transazioni (per esempio: lavoratori extracomunitari non regolari, lavoro minorile, indennità di maternità, eccetera) - ossia questioni a contenuto economico-patrimoniale e contributive.
E’ il caso di rilevare che nell’ipotesi di riconoscimento in sede conciliativa dell’esistenza di un rapporto di lavoro, si apre la via ad un’estensione della competenza del conciliatore monocratico anche a tutte le controversie a carattere non patrimoniale sino a ricomprendere tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro.
Qualora il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro ritenga vi siano elementi per procedere in tal senso, affiderà l’incarico ad un funzionario o ad un ispettore (che agirà non in veste di Polizia Giudiziaria ma di conciliatore) il quale procederà alla convocazione delle parti.
Proprio perché si tratta di una procedura di conciliazione, presupposto e condizione di procedibilità saranno la non riscontrabilità di sanzioni penali e la mancanza di elementi oggettivi e certi a dimostrazione di illeciti amministrativi.
Le parti convocate (eventualmente assistite da un professionista) si ritroveranno in contraddittorio alla presenza del funzionario che tenterà una conciliazione tra le parti.
Nell’ipotesi di esito positivo del tentativo di conciliazione il funzionario stenderà un verbale col quale il datore di lavoro si impegna ad erogare quanto concordato al dipendente ed a versare la contribuzione relativa. Di ciò in seguito dovrà dare prova alla Direzione Provinciale del Lavoro. Con quanto sopra si concluderà la procedura senza altre conseguenze per il datore di lavoro. In altri termini, sebbene durante il contraddittorio il funzionario possa venire a conoscenza di ulteriori elementi di scorrettezza nei rapporti di lavoro, non potrà dar seguito ad una ispezione presso l’azienda. In caso contrario, ovvero di assenza di una o di entrambe le parti, di mancato accordo o di inadempimento dell’accordo, il funzionario sarà obbligato a dar corso ad un’ispezione. In quest’ultimo caso l’accertamento ispettivo non si limiterà alle sole questioni sollevate dal lavoratore istante ma si estenderà (entro i limiti della prescrizione quinquennale) a tutta l’attività del datore di lavoro.

2) La conciliazione monocratica contestuale non nasce a seguito di un’istanza del lavoratore ma in occasione di un’ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro. In questo caso, ove ne riscontri i presupposti, sarà l’ispettore a rimettere la pratica al proprio Ufficio, il cui Direttore valuterà ed eventualmente darà avvio alla procedura.
CHI
E' opportuno rivolgersi al consulente del lavoro e agli avvocati.

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