Mobbing: definizione
Il mobbing può essere posto in essere dal datore di lavoro o dai superiori (mobbing verticale o bossing), dai colleghi di pari grado (mobbing orizzontale) o dai sottoposti (mobbing ascendente).
Essendo idoneo e finalizzato a ledere l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, il mobbing è illegittimo.
Se lavoratore dimostra di aver subito una lesione (professionale, sessuale, fisica, psicologica o morale) in ragione di una condotta “mobbizzante” posta in essere nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è obbligato al risarcimento dei danni, salvo che provi di aver ottemperato all’obbligo di tutela psicofisica dei propri dipendenti attraverso gli strumenti preventivi e repressivi a sua disposizione: il medico del lavoro competente, atteso il proprio specifico ruolo sul luogo di lavoro, costituisce una figura essenziale nell’organizzazione di sistemi di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori.
La quantificazione del risarcimento dovuto dal datore di lavoro in favore del lavoratore viene solitamente operata dal giudice con significativi margini di discrezionalità, tenuto conto della gravità dell’interesse leso, delle sofferenze patite dalla vittima, della durata della condotta illecita, dello stravolgimento esistenziale subito.
In possesso di idonea prova attestante la lesione subita, il lavoratore potrà poi rivolgersi ad un avvocato per ottenere il risarcimento del danno.
