CHE COS'È?
Mobbing: definizione
Il mobbing è un fenomeno che si concretizza in comportamenti reiterati, volontari e protratti nel tempo diretti dolosamente a isolare o espellere un dipendente mediante la menomazione della sua capacità lavorativa o attraverso la privazione della fiducia che il medesimo nutre in se stesso.
Il mobbing può essere posto in essere dal datore di lavoro o dai superiori (mobbing verticale o bossing), dai colleghi di pari grado (mobbing orizzontale) o dai sottoposti (mobbing ascendente).
Essendo idoneo e finalizzato a ledere l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, il mobbing è illegittimo.
Il mobbing può essere posto in essere dal datore di lavoro o dai superiori (mobbing verticale o bossing), dai colleghi di pari grado (mobbing orizzontale) o dai sottoposti (mobbing ascendente).
Essendo idoneo e finalizzato a ledere l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, il mobbing è illegittimo.
Avv. Giulio Bonanomi e Avv. Lucia Biscatti
Ordine degli Avvocati di Como
BB Studio Legale Bonanomi e Biscatti
COME SI FA
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore al fine di scongiurare ogni possibile fenomeno di mobbing e detta responsabilità non viene meno nemmeno quando materialmente il comportamento illegittimo sia posto in essere da un suo dipendente.
Se lavoratore dimostra di aver subito una lesione (professionale, sessuale, fisica, psicologica o morale) in ragione di una condotta “mobbizzante” posta in essere nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è obbligato al risarcimento dei danni, salvo che provi di aver ottemperato all’obbligo di tutela psicofisica dei propri dipendenti attraverso gli strumenti preventivi e repressivi a sua disposizione: il medico del lavoro competente, atteso il proprio specifico ruolo sul luogo di lavoro, costituisce una figura essenziale nell’organizzazione di sistemi di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori.
La quantificazione del risarcimento dovuto dal datore di lavoro in favore del lavoratore viene solitamente operata dal giudice con significativi margini di discrezionalità, tenuto conto della gravità dell’interesse leso, delle sofferenze patite dalla vittima, della durata della condotta illecita, dello stravolgimento esistenziale subito.
Se lavoratore dimostra di aver subito una lesione (professionale, sessuale, fisica, psicologica o morale) in ragione di una condotta “mobbizzante” posta in essere nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è obbligato al risarcimento dei danni, salvo che provi di aver ottemperato all’obbligo di tutela psicofisica dei propri dipendenti attraverso gli strumenti preventivi e repressivi a sua disposizione: il medico del lavoro competente, atteso il proprio specifico ruolo sul luogo di lavoro, costituisce una figura essenziale nell’organizzazione di sistemi di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori.
La quantificazione del risarcimento dovuto dal datore di lavoro in favore del lavoratore viene solitamente operata dal giudice con significativi margini di discrezionalità, tenuto conto della gravità dell’interesse leso, delle sofferenze patite dalla vittima, della durata della condotta illecita, dello stravolgimento esistenziale subito.
CHI
La prova "oggettiva" dell’esistenza di una lesione psicofisica da mobbing è data nella maggior parte dei casi dalle risultanze di un referto redatto da un medico (medico del lavoro competente, medico di base, medico specialista ecc.).
In possesso di idonea prova attestante la lesione subita, il lavoratore potrà poi rivolgersi ad un avvocato per ottenere il risarcimento del danno.
In possesso di idonea prova attestante la lesione subita, il lavoratore potrà poi rivolgersi ad un avvocato per ottenere il risarcimento del danno.