Videosorveglianza del lavoratore: definizione
La videosorveglianza consiste generalmente nel vigilare un luogo o comunque un bene a distanza, tramite l'utilizzo di telecamere o di altri strumenti in grado di trasmettere le immagini così acquisite.
L'articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) stabilisce che è fatto divieto all'imprenditore di utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti e che è ammessa la possibilità di installare sistemi che abbiano finalità organizzative o produttive e che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che venga preventivamente raggiunto un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, in mancanza di accordo, su richiesta del datore di lavoro, deve essere l'Ispettorato provinciale del Lavoro a stabilire le modalità di uso delle apparecchiature di controllo.
Recente giurisprudenza ha ammesso la legittimità dell’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte del datore di lavoro che abbia raccolto il mero consenso dei dipendenti interessati senza ricorrere alle Rappresentanze Sindacali poiché l’esistenza del consenso validamente prestato da parte del lavoratore escluderebbe l’illiceità del comportamento del datore di lavoro.
In mancanza di espresso accordo con le Rappresentanze sindacali o i diretti interessati il comportamento del datore di lavoro è censurabile e passibile sanzione previo esperimento di vertenza davanti al Giudice del Lavoro.
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