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Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini

del 18/12/2013
CHE COS'È?

Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: definizione

L’istituto dell’adozione legittimante, concepita come “seconda nascita” per il minore, presupponeva nella disciplina del 1983 il segreto sulle origini dell’adottato.
La legge sulle adozioni è stata modificata nel 2001 con la L. n. 149 che ha introdotto e regolamentato il diritto dell’adottato ad accedere alle informazioni sulle proprie origini.
Ciò in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e – più in particolare - dell’art. 30 della Convenzione dell’Aja del 1993 in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con L. 476/1998, la quale impone alle Autorità competenti di ciascuno Stato contraente di conservare con cura le informazioni relative ai minori adottati, assicurando l’accesso a tali informazioni nella misura e con le modalità previste dalla legge interna dello Stato.
Oggi il minore ha diritto di essere sempre informato della sua condizione di figlio adottato.
I genitori adottivi possono scegliere i “modi” ed i “termini” che ritengono opportuni per tale rivelazione, ma non possono sottrarsi a tale compito, che costituisce per gli stessi un vero e proprio dovere.
Il rapporto di adozione non può però in alcun modo risultare da alcun certificato né atto di alcun genere rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile o dell’anagrafe, mentre qualsiasi pubblico Ufficio, così come qualsiasi Ente pubblico o privato e qualsiasi Autorità devono assolutamente rifiutare di fornire qualsiasi notizia o informazione dalla quale risulti tale rapporto, salva l’autorizzazione espressa dell’Autorità Giudiziaria.
Le informazioni sulle origini della persona adottata sono le informazioni relative all’identità dei genitori biologici e quelle relative alla propria storia.
L’accesso a tali informazioni resta comunque sottoposto a notevoli limiti e condizioni.

COME SI FA
Raggiunta l’età di 25 anni, l’adottato può presentare al Tribunale per i Minorenni un’istanza per essere autorizzato ad avere accesso alle informazioni sulla propria origine.
L’adottato maggiorenne ma di età inferiore ai 25 anni può presentare l’istanza solo se “sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica”.
In entrambi i casi, l’accesso è autorizzato se il Tribunale valuta che esso “non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente”.
Al fine di effettuare tale valutazione, il Giudice procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto e può assumere tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico.
Viene pertanto ascoltato direttamente l’istante, e potrebbero eventualmente essere ascoltati i suoi genitori adottivi. Altre informazioni possono essere raccolte nei modi ritenuti opportuni.
Come si è detto, la suddetta valutazione del Tribunale ha carattere discrezionale, e perciò non deriva dall’applicazione di criteri automatici.
Solo nel caso in cui i genitori adottivi siano entrambi deceduti o divenuti irreperibili, l’accesso deve essere concesso senza necessità di autorizzazione del Tribunale.
Una particolare evoluzione vi è stata per quanto concerne l’accesso alle informazioni sull’identità delle madri biologiche che al momento della nascita abbiano manifestato la volontà di non essere nominate.
In questi casi, piuttosto frequenti, la legge non consente al Tribunale di autorizzare l’accesso alle informazioni da parte del figlio.
Anche il certificato di assistenza al parto e la cartella clinica sono eventualmente rilasciate con particolari cautele volte ad impedire l’identificazione della madre.
A seguito di una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del settembre 2012 (caso Godelli c. Italia), è stata sollevata la questione di costituzionalità della normativa italiana e la Corte Costituzionale  nel novembre 2013 ha dichiarato l’illegittimità della norma in questione (art. 28 L. 184/1983) nella parte in cui non prevede che il Giudice, su richiesta del figlio, possa interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.
In pratica, la Corte Suprema ha seguito il monito della Corte di Strasburgo, che aveva condannato lo Stato italiano perché la nostra normativa non era stata ritenuta idonea a “stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa”, ovvero tra l’interesse della madre a poter scegliere di partorire nell’anonimato e quello del figlio divenuto adulto a conoscere le proprie origini biologiche.
Ora questo equilibrio potrà essere ristabilito attraverso il meccanismo indicato dalla Corte Costituzionale: i Giudici – su richiesta dei figli – dovranno interpellare le madri che avevano richiesto l’anonimato per verificare se esse vogliano mantenere la propria riservatezza, oppure se nel tempo abbiano cambiato idea e vogliano uscire dalla segretezza nella quale avevano partorito.
Spetterà ad una nuova legge definire meglio un procedimento che – nella pratica - assicuri lo svolgimento di questi contatti nella massima riservatezza.
Sempre una nuova legge dovrà a questo punto probabilmente anche chiarire che cosa ne sarà di quelle domande presentate dai figli di madri che abbiano partorito nell’anonimato e siano nel frattempo decedute
.
Esiste infine una possibilità di accesso, non da parte non dell’adottato ma dei suoi genitori adottivi, alle informazioni concernenti la sola identità dei genitori biologici (non quindi alle maggiori informazioni sulla storia dell’adottato), quando il figlio sia ancora minorenne “solo se sussistono gravi e comprovati motivi”.
Tali potrebbero essere, per esempio, motivi di salute del minore che richiedano indagini sulla salute degli ascendenti, o motivi relativi a situazioni in cui la serenità della famiglia adottiva sia minacciata dalle molestie di persone che potrebbero essere alla ricerca dell’adottato.
Le suddette informazioni possono essere rilasciate anche al responsabile di una struttura sanitaria, in caso di necessità ed urgenza, in relazione ad un grave pericolo per la salute del minore.
Accade spesso che le persone adottate abbiano il desiderio di ricercare anche (o a volte addirittura esclusivamente) dei fratelli o delle sorelleeventualmente anch'essi adottati.
E' stato statuito che l'accesso alle informazioni sui fratelli/sorelle possa essere autorizzato in presenza di tutte le altre condizioni e previa istruttoria che consenta di valutare la disponibilità dei fratelli ad un eventuale contatto, giacché il diritto dell’istante di conoscere le proprie origini deve essere bilanciato con il pari diritto dei fratelli a mantenere il segreto, se questo fosse il loro desiderio. Altri tribunalil, tuttavia, sono estremamente restrittivi su questo punto, e non sono disponibili ad alcuna possibilità di contatto con i fratelli/sorelle adottati da famiglie diverse rispetto quella del richiedente, a meno che non risulti che anch'essi abbiano precedentemente fatto richiesta.
 L’accesso alle informazioni sulle origini può nella pratica avere una differente attuazione concreta nei casi di adozione nazionale o internazionale, in funzione delle legislazioni e delle prassi dei diversi Paesi di origine, dove le informazioni possono essere raccolte, trasmesse e conservate in modo più o meno completo.
Ai sensi della legge sulle adozioni, comunque, l'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale “raccoglie dall'Autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita”.
Il Tribunale per i Minorenni e la Commissione per le adozioni internazionali devono conservare “le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine”.
La domanda per ottenere l’autorizzazione deve essere presentata presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza della persona adottata (Tribunale che potrebbe perciò essere diverso da quello dove le informazioni si trovano).
Il Tribunale decide con decreto, contro il quale può essere presentato reclamo in Corte d’Appello.

CHI
L’istanza al Tribunale per i Minorenni può essere presentata anche dalla parte personalmente, non essendo necessaria l’assistenza dell’avvocato.

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