Adozione dei minori: definizione
Con l'adozione si vuole quindi fornire un ambiente familiare al minore che ne è privo.
La materia è disciplinata dalla legge n. 184/83 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), modificata nell’ambito dell’adozione di minori stranieri dalla legge n. 476/98 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L’Aja il 29 maggio 1993), mentre nell’ambito dell’adozione di minori italiani dalla legge n. 149/01 (Modifiche alla legge n. 184/83 e al titolo 8 del libro primo del codice civile).
Possono essere adottati i minori precedentemente dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni. Lo stato di adottabilità di un minore è dichiarato nei casi in cui egli si trovi in situazione di abbandono morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, a meno che non si tratti di una situazione di forza maggiore di carattere transitorio.
La dichiarazione di stato di adottabilità può riguardare sia figli di genitori conosciuti, ossia dichiarati alla nascita ma poi abbandonati, sia figli di genitori sconosciuti.
Al minore straniero che viene trovato nel nostro Paese in situazione di abbandono vengono applicate la legge italiana in materia di adozione e affidamento, nonché i provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Lo stato di adottabilità non è ancora adozione: i coniugi che intendono adottare, infatti, devono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli.
Il Tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti richiesti dalla legge, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini riguardanti, in particolare, l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore, e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
Il Tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni dodici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
Il Tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini, nonché deve comunicare il decreto al pubblico ministero e al tutore.
Il Tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del Giudice tutelare e dei servizi psicosociali del luogo dove vive il bambino con la coppia (se necessario convocando affidatari e minore e disponendo interventi di sostegno psicosociale).
Decorso di norma un anno dall’affidamento, il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il Giudice tutelare e i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutti i requisiti richiesti per l’adozione e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.
Effetti dell'adozione
L'adozione comporta una serie di conseguenze giuridiche:
- l'adottato italiano o straniero acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti;
- l’adottato assume e trasmette il cognome;
- cessano i rapporti verso la famiglia d'origine, salvo i divieti matrimoniali;
- qualora a essere adottato sia un minore straniero, esso assume anche la cittadinanza italiana.
Nonostante l'adottato divenga in pratica un figlio legittimo degli adottanti, l'adozione può sempre essere revocata:
- su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge;
- su domanda dell'adottato o del pubblico ministero, quando i fatti di cui sopra sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui;
- su domanda del pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
In base all’articolo 44 della legge n. 184/83, i minori non dichiarati adottabili possono essere adottati quando ricorre una delle seguenti situazioni:
- adozione dell’orfano da parte di parenti entro il sesto grado (lettera a);
- adozione del figlio del coniuge (lettera b);
- adozione del minore handicappato in base all’articolo 3, legge n. 104/92 e orfano di entrambi i genitori (lettera c);
- adozione del minore nei casi di “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” (lettera d).
La domanda di adozione va presentata al Tribunale per i minorenni, senza l'osservanza di forme, in carta libera e senza il pagamento di alcun diritto, imposta o tassa, insieme a vari documenti che riguardano la situazione anagrafica, quella penale, le condizioni di salute, nonché la situazione reddituale.
Ogni Tribunale per i minorenni definisce le modalità di presentazione della domanda di adozione e l'elenco dei relativi documenti. È necessario quindi rivolgersi alla cancelleria del proprio Tribunale per sapere come procedere. In alcuni Tribunali, ad esempio, la maggior parte dei documenti suindicati (tranne quelli relativi alla salute) sono sostituiti da autocertificazioni, sulle quali il Tribunale effettua controlli a campione. In altri Fori, tenuto conto che per le adozioni internazionali nei paesi stranieri non è accettata l'autocertificazione e, poiché la massima parte degli adottanti propone domanda sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale, si ritiene più pratico richiedere la stessa documentazione per entrambi i tipi di adozione.
La domanda può essere presentata anche presso più Tribunali per i minorenni e decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata (prima della legge 149/2001 la decadenza della domanda era fissata in due anni).
Inoltre, la legge 149/2001 ha introdotto un nuovo comma che prevede che "in ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato della procedura".
Qualora i coniugi intendano adottare un minore straniero, devono richiedere e ottenere dal Tribunale per i minorenni del distretto di corte di appello in cui hanno la residenza anche la dichiarazione di idoneità all’adozione.
Una coppia può indicare a più Tribunali per i minorenni la propria disponibilità all’adozione di un bambino italiano, attraverso la presentazione di più domande, anche successive, a diversi Tribunali per minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i Tribunali precedentemente interpellati; mentre può rivolgere una sola domanda d’idoneità all’adozione internazionale, presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
La differenza di età tra gli adottanti e l’adottato deve essere di almeno diciotto anni, ma non superare i quarantacinque anni.
I coniugi devono essere, poi, affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
Competente a decidere sulla domanda di adozione è il Tribunale per i minorenni, che è presente in ognuno dei 29 distretti di Corte di Appello. Esso, in ambito civile, ha competenza nelle materie inerenti la condizione personale, la tutela e la protezione dei minori, con particolare riferimento all’esercizio della potestà dei genitori e dell’adozione di minorenni.