Adozione revoca per indegnità: definizione
Ai sensi dell'art. 306 del Codice
Civile, la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato
può essere pronunziata dal Tribunale su domanda dell'adottante
quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso
colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della
libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se
l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca
dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe
l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Essendo la revoca uno strumento a carattere eccezionale, non subisce l'interpretazione estensiva. In generale si nota come l'elencazione delle cause di indegnità abbia carattere tassativo, pertanto non rientra nelle cause di revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato la falsificazione del testamento olografo ad opera dello stesso.
La domanda di revoca dell'adozione deve essere proposta ai sensi dell'art. 306 c.c. con atto di citazione al Tribunale competente.
Gli effetti dell'adozione cessano al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
In caso di morte dell'adottante prima del passaggio in giudicato della sentenza, l'adottato e i suoi discendenti sono comunque esclusi dalla successione dell'adottante.
Ai sensi dell'art. 307 c.c., la revoca dell'adozione può essere chiesta anche per indegnità dell'adottante quando i fatti previsti dall'art. 306 c.c. sono compiuti dall'adottante nei confronti dell'adottato.
La domanda di revoca dell'adozione deve
essere proposta ai sensi dell'art. 306 c.c. con atto di
citazione al Tribunale competente con le stesse modalità sia nel caso di indegnità dell'adottante che dell'adottato.
Gli effetti dell'adozione cessano al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
