Affidamento preadottivo: definizione
Come disposto dagli articoli 22 e 23 della legge 184/1983 (così come parzialmente modificati dalla legge n. 149/2001), che regolano tale istituto, i coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli.
Di talchè il Tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni dodici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
Il Tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini, nonché deve comunicare il decreto al pubblico ministero e al tutore.
Il Tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi psicosociali del luogo dove vive il bambino con la coppia (se necessario convocando affidatari e minore e disponendo interventi di sostegno psicosociale).
L'affidamento preadottivo concesso può essere revocato in qualsiasi momento dal Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la sorveglianza (Giudice tutelare e servizi sociali), quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal Tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare e i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento e indagine. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari e al tutore. Decorso un anno dall’affidamento, salvo proroghe (di cui si parlerà più avanti) il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutti i requisiti richiesti per l’adozione e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.
Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni su un apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso, di cui all'articolo 18 legge 183/1984.
Il periodo di affidamento preadottivo ha la durata di un anno, ma tale termine, come già accennato, può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, nell’interesse del minore, con ordinanza motivata. E’ prassi giudiziaria comune che l’affidamento preadottivo venga prorogato, quando l’inserimento familiare del minore presenti difficoltà tali che, pur non essendo tanto gravi da legittimare la revoca dell’affidamento preadottivo, tuttavia inducono a ritenere necessario un ulteriore periodo di prova, per consentire la piena integrazione in famiglia.
Avv. Cristina Rastelli
Ordine degli Avvocati di Perugia
Studio Legale Avv. Cristina Rastelli
In alcuni Tribunali la maggior parte dei documenti suindicati (tranne quelli relativi alla salute) sono sostituiti da autocertificazioni, sulle quali il Tribunale effettua controlli a campione. In altri fori, tenuto conto che per le adozioni internazionali nei Paesi stranieri non è accettata l'autocertificazione e, poiché la massima parte degli adottanti propone domanda sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale, si ritiene più pratico richiedere la stessa documentazione per entrambi i tipi di adozione.
La domanda può essere presentata anche presso più Tribunali per i minorenni e decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata (prima della legge 149/2001 la decadenza della domanda era fissata in due anni).
Inoltre, la legge 149/2001 ha introdotto un nuovo comma che prevede che "in ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato della procedura".
