CHE COS'È?
Prestazioni di servizi intracomunitarie: definizione
Le prestazioni di servizi intracomunitarie coinvolgono due o più soggetti, residenti in uno degli stati dell’Unione Europea.
La disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi è stata recentemente modificata, in accoglimento della Direttiva Comunitaria 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 e trasfusa negli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 633/72; parte delle novità sono entrate in vigore dal 01/01/2010, parte dal 01/01/2011 e altre entreranno in vigore solamente dal 01/01/2013.
L’articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, definisce la regola generale per la territorialità delle prestazioni di servizi, ovvero che:
Rag. Maurizio Petrotta
Partner di studio
Studio Oggioni & Partners
L’articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, definisce la regola generale per la territorialità delle prestazioni di servizi, ovvero che:
- per le prestazioni rese a soggetti privati, non esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la prestazione si considera resa nel Paese del prestatore ed ivi tassata;
- per i servizi resi a soggetti passivi, titolari di partita IVA ed esercenti attività d’impresa, arte o professione, gli stessi si considerano resi nel Paese del committente.
- prestazioni relative a beni immobili, prestazioni di trasporto, ristorazione, locazione;
- attività culturali, artistiche, scientifiche educative e ricreative;
- accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche educative e ricreative;
- talune prestazioni svolte nei confronti di committenti non soggetti privati.
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COME SI FA
La regola generale (articolo 7-ter decreto del Presidente della Repubblica 633/72) stabilisce che qualora un soggetto passivo residente commissioni una prestazione di servizio a un altro soggetto passivo comunitario, questi emetterà una fattura senza applicazione dell’IVA in quanto tale prestazione si considera effettuata nel territorio dello stato del soggetto committente. Costui dovrà integrare la fattura applicando l’IVA nazionale mediante il cosiddetto meccanismo del “reverse-charge”.
Il documento così integrato dovrà essere riportato nel registro IVA vendite per ottemperare al pagamento dell’imposta e contestualmente nel registro IVA acquisti per poter detrarre la relativa IVA.
Sia le prestazioni di servizi rese che quelle ricevute andranno riepilogate in una comunicazione da presentarsi periodicamente a un ufficio doganale (cosidddetto Intrastat) con periodicità:
Il documento così integrato dovrà essere riportato nel registro IVA vendite per ottemperare al pagamento dell’imposta e contestualmente nel registro IVA acquisti per poter detrarre la relativa IVA.
Sia le prestazioni di servizi rese che quelle ricevute andranno riepilogate in una comunicazione da presentarsi periodicamente a un ufficio doganale (cosidddetto Intrastat) con periodicità:
- trimestrale, qualora l’ammontare di ciascuna tipologia di prestazione (resa o ricevuta) non abbia superato nel trimestre precedente l’ammontare di euro 50.000,00;
- mensile, qualora l’ammontare di ciascuna tipologia di prestazione (resa o ricevuta) sia stata, nel trimestre precedente, superiore a euro 50.000,00.
CHI
Affinché si rientri nel campo di applicazione delle prestazioni di servizi intracomunitarie, occorre che almeno uno dei soggetti agisca quale soggetto passivo, titolare di partita IVA.
Nel caso in cui la prestazione di servizi viene resa da un soggetto passivo ad uno privato si parla di cosiddette operazioni B2C - “Business to Consumer”.
Nel caso in cui, invece, la prestazione avvenga tra due soggetti passivi d’imposta si parla convenzionalmente di operazioni B2B - “Business to Business”.
Gli adempimenti qui indicati (integrazione della fattura e comunicazione Intrastat) sono a carico dei soli soggetti passivi, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Nessun adempimento è dovuto per i soggetti privati.
Nel caso in cui la prestazione di servizi viene resa da un soggetto passivo ad uno privato si parla di cosiddette operazioni B2C - “Business to Consumer”.
Nel caso in cui, invece, la prestazione avvenga tra due soggetti passivi d’imposta si parla convenzionalmente di operazioni B2B - “Business to Business”.
Gli adempimenti qui indicati (integrazione della fattura e comunicazione Intrastat) sono a carico dei soli soggetti passivi, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Nessun adempimento è dovuto per i soggetti privati.