Società esterovestite: definizione
Dal luglio 2006, con il decreto Visco-Bersani (decreto legge 223/2006, convertito in legge 248/2006), nel testo dell'articolo 73 del TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi sono stati introdotti i commi 5-bis e 5-ter, recanti la disciplina della presunzione di residenza in Italia di società ed enti esteri, al ricorrere di determinate condizioni.
In sostanza, si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria, quelle società o quegli enti che, pur avendo la sede legale o amministrativa all'estero, detengono direttamente partecipazioni di controllo in una società di capitali o altro ente commerciale residente in Italia e, allo stesso tempo, sono assoggettati al controllo, anche indiretto, da parte di soggetti residenti nel territorio dello stato italiano oppure presentano un organo di gestione composto prevalentemente da amministratori residenti in Italia.
L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha contestato la suddetta normativa in materia di esterovestizione ritenendo la stessa contraria alle norme comunitarie: secondo l’Associazione la normativa provocherebbe, infatti, una restrizione della libertà di stabilimento che, di fatto, potrebbe vincolare le scelte economiche degli operatori nel senso che potrebbe indurre gli stessi a rinunciare all’acquisizione, alla creazione o al mantenimento di una consociata in un altro stato membro.
Dott. Stefano Aldovisi
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
ADZ Morison
La medesima circolare, al paragrafo 8.3, laddove si occupa di "prova contraria", prevede che "il contribuente per vincere la presunzione dovrà dimostrare, con argomenti adeguati e convincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia, bensì all'estero. Tali argomenti e prove dovranno dimostrare che esistono elementi di fatto o atti idonei a dimostrare un concreto radicamento della direzione effettiva nello stato estero".
Più in generale però, di là dalla presunzione specifica di cui ai citati commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 73 del TUIR, da qualche anno a questa parte l’Amministrazione finanziaria effettua approfonditi controlli in tema di esterovestizione nei confronti di soggetti con sede legale estera ma amministrati o partecipati da soggetti italiani, al fine di smascherare comportamenti finalizzati a sottrarre materia imponibile al prelievo fiscale nazionale.
Tuttavia, in assenza delle condizioni di cui ai citati commi 5-bis e 5-ter (in particolare del controllo da parte della società estera di una società italiana) è l’Amministrazione Finanziaria che deve fornire la prova dell’esterovestizione, prova basata essenzialmente sulla dimostrazione che il luogo effettivo dell’Amministrazione della società è in Italia anziché all’estero.
Al riguardo, la circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza ha precisato che, nella fase di accesso presso una società residente, deve essere rinvenuta documentazione di varia natura attinente l’operatività di una società formalmente costituita all’estero che, in quanto tale, non avrebbe titolo per essere custodita nel territorio dello Stato.
In particolare, i verificatori sono tenuti a cercare documenti da cui risulti:
- la residenza degli amministratori, verificando se vi sia presenza di consiglieri residenti in Italia;
- il luogo in cui si sono svolte le riunioni - formali e/o informali - del Consiglio di Amministrazione e sono compiuti gli atti di amministrazione, riscontrando anche se nelle date indicate sui registri sociali gli amministratori abbiano effettivamente soggiornato all’estero;
- il luogo di recapito delle lettere di convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- comunicazioni fax e/o e-mail dalle quali emergano elementi atti a comprovare che la sede di direzione effettiva della società è sul territorio nazionale;
- il luogo in cui sono stati stipulati i contratti relativi ad attività poste in essere dalla società;
- la disponibilità sul territorio nazionale di conti correnti da cui la società trae le provviste finanziarie per lo svolgimento delle attività sociali;
- il luogo di approvvigionamento, predisposizione e formazione dei documenti contabili o d’altra natura delle società formalmente istituite all’estero.