Diritto Tributario Europeo scambio di informazioni: definizione
Lo scambio di informazioni rappresenta l’insieme delle attività che rientrano in un più ampio concetto di collaborazione amministrativa tra gli Stati membri dell’Unione Europea.
Si tratta di un insieme di strumenti di reciproca assistenza con i quali gli Stati collaborano con il fine di aiutarsi reciprocamente per garantire le rispettive procedure di controllo fiscale.
A livello comunitario, lo scambio di informazioni è disciplinato dalla direttiva n. 799 del 19 dicembre 1977 con la quale il legislatore comunitario ha inteso intraprendere un’azione di contrasto alla pratica dell’evasione, dell’elusione e della frode fiscale al di là confini degli Stati membri che causa "perdite di bilancio e l'inosservanza della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza, pregiudicando il funzionamento del mercato comune", (come si evince dai memoranda).
Nella consapevolezza che le misure nazionali sono ormai insufficienti e inadeguate a contrastare fenomeni evasivi di portata internazionale, il legislatore comunitario ha deciso di fare perno sulla nascita di una cooperazione reciproca tra Stati anche per superare quel sentimento di non collaborazione e di diffidenza nei confronti delle amministrazioni fiscali altrui.
Avv. Salvatore Ruberti
Ordine degli Avvocati di Lecce
Andreano Studio Legale S.t.P.
Concepita inizialmente solo per le imposte sui redditi e sul patrimonio, oggi la direttiva n. 799/1977 trova applicazione anche in materia d’imposizione indiretta.
Adesso gli Stati possono scambiarsi le informazioni utili per la corretta determinazione non solo delle imposte dirette ma anche dell’Iva, delle accise e dei premi assicurativi a tutela degli interessi finanziari delle Amministrazioni statali.
La direttiva introduce, all’articolo 7, una clausola posta a tutela della riservatezza delle informazioni scambiate (che devono essere tenute segrete ed essere accessibili solo alle persone interessate) e indica tre modalità di scambio: a richiesta, automatico e spontaneo.
Nel primo caso (articolo 2) è prevista una formale richiesta da parte di uno Stato membro rivolta ad altro Stato membro; nel secondo caso (articolo 3), le autorità dei Paesi membri decidono di scambiarsi automaticamente informazioni ad intervalli precisi di tempo; infine, con lo scambio spontaneo un Paese membro decide, senza preventiva richiesta, di trasmettere le informazioni potenzialmente utili per l’Amministrazione fiscale di un altro Stato (articolo 4) ai fini, ad esempio, della prevenzione di potenziali illeciti risparmi di imposta o della lotta alle violazioni delle normative fiscali dello Stato destinatario.
Gli Stati possono accordarsi per garantire la reciproca presenza di funzionari all’interno dei loro territori (articolo 6); si tratta di un previsione che trova forti resistenze nelle Amministrazioni degli Stati a dimostrazione che esistono ancora forti resistenze alle reciproche collaborazioni e cooperazioni tra Amministrazioni.
Gli articoli 9 e 10 della direttiva mirano a creare una sorta di “forum” tra le amministrazioni fiscali sulle questioni bilaterali tramite una serie di consultazioni sotto la supervisione della Commissione la quale continuerà a monitorare l’applicazione delle procedure di cooperazione amministrativa invitando gli Stati a scambiarsi e a rendere di dominio pubblico i risultati delle proprie esperienze.
Con la direttiva n. 56/2004, sono state introdotte importanti novità che, come giustamente ravvisato dagli operatori del settore, attualizzano la direttiva n. 799/1977: infatti, si tratta di modifiche finalizzate ad accelerare il flusso di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri; inoltre si è cercato di creare forme di coordinazione delle indagini fiscali esortando gli Stati ad eseguire una maggiore serie di procedure di verifica per conto degli altri Stati membri.
Lo scambio di informazioni avviene tra le Amministrazioni fiscali. L’assistenza di avvocati esperti in diritto comunitario, internazionale e tributario comunitario si rivela utile per potersi tutelare da eventuali usi illeciti delle informazioni che potrebbero comportare, ad esempio, la violazione delle clausole di riservatezza o l’accesso alle stesse informazioni di soggetti non autorizzati.