Fiscalità internazionale residenza fiscale delle persone fisiche: definizione
Ai sensi dell’articolo 2 del TUIR “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. E’ sufficiente che sia rispettata una sola delle tre condizioni previste dall’articolo 2 affinché una persona sia considerata residente in Italia.
Ai fini dell’individuazione del paese di residenza di una persona fisica secondo la normativa fiscale interna occorre fare riferimento a quanto disciplinato dall’articolo 2 del TUIR e qualora si presenti un fenomeno di doppia residenza si deve ricorrere alle convenzioni internazionali, queste ultime generalmente conformi al Modello OCSE.
L’articolo 4 del Modello OCSE di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fornisce alcuni criteri da seguire detti “tie breaker rules” da applicarsi gerarchicamente, finché non si ottiene la soluzione.
Dott.ssa Raffaella Bava
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Studio S.a.c. di Bosso Carola & C. snc
- l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente: ai fini dell’iscrizione nell’anagrafe di un Comune occorre aver fissato la propria dimora abituale o l’aver stabilito il proprio domicilio presso quel Comune. Qualora una persona si trasferisca all’estero e si cancelli dall’anagrafe, verrà iscritta all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Secondo l’Amministrazione Finanziaria, tuttavia, l’iscrizione all’AIRE non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, dovendosi far riferimento comunque al concetto di residenza e di domicilio così come richiesto dall’articolo 2 del TUIR;
- la residenza intesa come il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale” ai sensi dell’articolo 43 del codice civile;
- il domicilio inteso ai sensi del codice civile come il “luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.
- luogo in cui la persona ha la propria abitazione permanente. Nel caso in cui vi sia un’abitazione permanente in entrambi gli stati, rileverà il centro degli interessi vitali, ossia il luogo in cui vi sono interessi personali ed economici;
- se dall’applicazione del primo principio non si ottiene la definizione del luogo di residenza, si deve verificare il luogo in cui la persona soggiorna abitualmente;
- nel caso in cui non si sia definita la residenza utilizzando i principi precedenti, si farà ricorso al paese in cui la persona ha la nazionalità;
- in caso di doppia nazionalità o qualora la persona non abbia nazionalità in alcuno dei paesi, le autorità competenti risolvono la questione di comune accordo.
L’articolo 2 del TUIR inoltre stabilisce che “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.
