Diritto Tributario Europeo tassazione redditi da risparmio: definizione
Nel contesto comunitario, i redditi da risparmio, sotto forma di pagamenti di interessi realizzati all’interno del territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea e percepiti da persona fisica residente in un diverso Stato membro, sono tassati secondo la disciplina della direttiva n. 48 del 3 giugno 2003.
La direttiva si applica esclusivamente ai redditi realizzati per il tramite del pagamento di interessi sui crediti; sono perciò escluse le prestazioni pensionistiche ed assicurative, come meglio specificato e stabilito nell’articolo 6.
L’obiettivo finale della direttiva è consentire che i redditi derivanti dal pagamento di interessi in uno Stato membro a favore di soggetti persone fisiche (meglio definiti come beneficiari effettivi) residenti in altro Stato membro siano sottoposti ad un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato (articolo 1).
Come si evince dai memoranda, la base giuridica della direttiva va individuata negli articoli dal 56 al 60 del Trattato dell’Unione Europea indirizzati alla tutela della circolazione dei capitali all’interno dell’UE.
L’articolo 58, in particolare, riconosce impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare le disposizioni di natura tributaria che segnano una distinzione tra contribuenti che si trovano in posizioni differenti per quanto riguarda lo status di residenza e il collocamento dei capitali (articolo 58 lettera a).
Avv. Salvatore Ruberti
Ordine degli Avvocati di Lecce
Andreano Studio Legale S.t.P.
L’articolo 3 della direttiva individua e delinea la figura dei soggetti beneficiari del pagamento (beneficial owner); l’articolo 4, invece, contiene la definizione di agente pagatore ossia colui che esegue il pagamento (anche per conto di terzi) e sul quale ricade l’obbligo di comunicare le informazioni minime (così come indicate ex articolo 8 della direttiva n. 48/2003) al suo Stato membro di stabilimento.
Una volta che l’agente pagatore ha adempiuto al suo obbligo di comunicazione, le informazioni vengono inviate allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo; si tratta di uno scambio che avviene automaticamente e almeno una volta l’anno entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore.
Nel 2008 il Consiglio ha presentato una proposta di modifica della direttiva n. 48/2003.
Tra le proposte più significative si segnala un allargamento della definizione di beneficiario effettivo in modo che l’applicazione della direttiva non sia limitata al pagamento di interessi effettuati esclusivamente a favore di persone fisiche; una definizione di agente pagatore più precisa, la codificazione delle informazioni trasmesse e l’estensione del concetto di pagamento di interessi anche agli strumenti finanziari simili a quelli già coperti dalla disciplina della direttiva n. 48/2003; il riferimento è soprattutto a taluni prodotti assicurativi.
Il 24 aprile 2009 il Parlamento Europeo ha approvato la proposta del Consiglio e ha emanato una serie di emendamenti che renderebbero più efficace il nuovo testo.
Il soggetto persona fisica e l’agente pagatore devono avvalersi della costante consulenza di avvocati esperti di diritto comunitario e diritto tributario comunitario anche per poter adeguatamente tutelare i propri diritti da potenziali pregiudizi che potrebbero derivare dallo scambio di informazioni tra Amministrazioni Fiscali e, per quanto riguarda l’agente pagatore, essere sicuri di aver ottemperato ai relativi obblighi che la direttiva impone.