Fiscalità internazionale scambio di informazioni: definizione
Lo scambio di informazioni indica l’insieme dei mezzi convenzionali con i quali gli stati attuano una cooperazione reciproca in materia fiscale.
La collaborazione tra stati nel contesto internazionale è al centro delle politiche fiscali dell’OCSE specie da quando è stata intensificata la lotta ai cosiddetti paradisi fiscali dove si stima che siano allocati i capitali frutto di reati fiscali e contro l’Amministrazione Pubblica, nonché i proventi dell’attività della malavita organizzata.
Fino al 2002 lo scambio di informazioni era affidato esclusivamente all’articolo 26 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni; ai sensi del suddetto articolo lo scambio di informazioni poteva avvenire a richiesta, in modo spontaneo o automatico.
Non sempre però gli stati hanno sentito la necessità di concludere accordi bilaterali contro le doppie informazioni, specie in ragione dello scarso volume di transazioni commerciali tra gli stati interessati.
Per ovviare a questa carenza, nel 2002 l’OCSE ha elaborato un Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) per garantire lo scambio di informazioni in materia fiscale tra paesi, giurisdizioni e territori con i quali non sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni.
Il TIEA non ha carattere vincolante ed è un modello sia per accordi multilaterali, sia per accordi bilaterali che prescrive l’obbligo di trasmettere e il diritto di ricevere le informazioni rilevanti.
La finalità del TIEA è quella di creare un valido standard per un effettivo scambio di informazioni, a differenza dell’artIicolo 26 del Modello OCSE che è parte integrante di in un modello di accordo finalizzato ad evitare che i redditi realizzati all’estero siano tassati due volte.
Avv. Salvatore Ruberti
Ordine degli Avvocati di Lecce
Andreano Studio Legale S.t.P.
L’articolo 5 del TIEA disciplina lo scambio di informazioni su richiesta; lo stato destinatario della richiesta è obbligato a ricercare le informazioni richieste anche se queste non hanno alcuna rilevanza per i propri interessi fiscali.
L’obbligo riguarda le informazioni detenute anche dalle banche e dalle altre istituzioni finanziarie nonché da coloro che agiscono come agenti; oggetto dell’informativa potranno essere anche le proprietà delle società commerciali e delle altre entità giuridiche indicate nell’articolo.
L’articolo 26 del Modello contro le doppie imposizioni (nelle versioni riformate nel 2005 e nel 2008) e il Modello TIEA rappresentano le principali fonti convenzionali per lo scambio di informazioni.
L’OCSE ha da tempo inaugurato una decisa politica di contrasto all’evasione fiscale e ai paradisi fiscali da attuarsi tramite un sistema di cooperazione amministrativa internazionale estesa a livello globale.
Nel G20 del 2009 si è presa la decisione di prevedere sanzioni contro i cosiddetti paesi non collaborativi ossia gli stati che non aderiscono agli standard di cooperazione internazionale e che si astengono o si rifiutano di concludere accordi sul modello del TIEA.
Lo scambio di informazioni avviene tra le amministrazioni fiscali. L’assistenza di avvocati esperti in diritto comunitario, internazionale e tributario comunitario si rivela utile per potersi tutelare da eventuali usi illeciti delle informazioni che potrebbero comportare, ad esempio, la violazione delle clausole di riservatezza o l’accesso alle stesse informazioni di soggetti non autorizzati.