CHE COS'È?
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni: definizione
Le convenzioni contro le doppie imposizioni internazionali rappresentano accordi bilaterali tra stati volti alla regolamentazione della sovranità tributaria di ciascuno, sulla base del principio di reciprocità.
Tali convenzioni, riguardanti le imposte sul reddito e talvolta alcuni elementi del patrimonio, individuano quale dei due stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti, residenti in uno di essi, che abbiano maturato redditi nell'altro, allo scopo di eliminare le doppie imposizioni, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
Avv. Giancarlo Marzo
Ordine degli Avvocati di Bari
Loconte & Partners Studio Legale e Tributario
COME SI FA
Le convenzioni per evitare la doppia imposizione entrano a far parte dell’ordinamento giuridico al termine di una procedura suddivisa per fasi. La prima fase, tesa ad uno studio di fattibilità politica ed economica dell’accordo, consta di una serie di contatti diplomatici rientranti nelle competenze del ministero per gli Affari Esteri. Esaurita tale fase preliminare si passa alla fase tecnico-giuridica in cui l’Amministrazione finanziaria si relaziona con i colleghi dell’altro stato e valuta la fattibilità tecnica del trattato. Durante i primi contatti avviene lo scambio delle bozze di accordo con cui entrambe le Amministrazioni finanziarie evidenziano le proprie preferenze per il trattamento tributario da riservare alle varie categorie di reddito ed eventualmente di patrimonio.
La bozza viene sottoposta così all'esame degli esperti dell’Amministrazione finanziaria al fine di un controllo di compatibilità con l’ordinamento giuridico interno e comunitario. Qualora non vi siano disposizioni incompatibili si fissa un primo incontro ufficiale tra la delegazione italiana e la delegazione estera per iniziare la negoziazione del trattato. I negoziati tra le delegazioni si chiudono con l’apposizione della firma sul testo della convenzione da parte dei capidelegazione (cosiddetta parafatura), firma che tuttavia non ha valore vincolante per gli stati.
La convenzione parafata viene infine sottoposta alla firma del ministro dell’Economia e delle Finanze e poi alla ratifica da parte del Parlamento con legge ordinaria. L’emanazione della legge di ratifica, tuttavia, non perfeziona l’iter procedurale: la convenzione, infatti, non entra in vigore fino a quando non si concretizza lo scambio degli strumenti di ratifica con l’altro paese. Di conseguenza se uno stato ratifica la convenzione prima dell’altro occorre attendere l’approvazione da parte di quest’ultimo per procedere con lo scambio di note. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
CHI
Data la complessità della materia e della procedura, è opportuno avvalersi di avvocati professionisti esperti in diritto tributario, nonché dottori commercialisti.