Intercettazioni telefoniche e ambientali: definizione
Trattandosi di un tipo di investigazione invasiva della sfera individuale di ogni persona, il legislatore ha previsto di limitarne l’utilizzo in relazione a determinati tipi di reato: è significativo che la prima norma che regolamenta l’intercettazione (articolo 266 codice di procedura penale) si intitola “Limiti di ammissibilità”.
In realtà il codice prevede un’ampia casistica di reati per i quali è possibile l’utilizzo di questo mezzo investigativo: infatti, i reati per i quali è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunciazioni telefoniche e di altre forme di telecomunciazione, sono anzitutto i delitti dolosi per i quali è prevista la pena massima dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione; a questi si aggiungono i delitti concernenti sostanze stupefacenti, le armi e gli esplosivi, il contrabbando, i reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; infine la norma consente questo mezzo di ricerca della prova anche per le indagini volte a contrastare i reati di pornografia minorile.
Il successivo articolo 266-bis prevede l’estensione delle intercettazioni anche al flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici.
Importanti limitazioni all’utilizzabilità di tale mezzo di prova sono previste dall’articolo 270-bis introdotto dall’articolo 28 della legge 3/8/2007 n. 124: sostanzialmente prevede che l’autorità giudiziaria investigativa, in caso di acquisizione tramite intercettazioni, di comunicazioni di servizio appartenenti al dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, disponga l’immediata secretazione e custodia di documenti, atti e supporti concernenti le comunciazioni; successivamente il materiale deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio per la decisione sull’eventuale apposizione del segreto di Stato attraverso apposita procedura.
Un ulteriore limite è dettato invece dall’articolo 68 della Costituzione che prevede l’espressa autorizzazione della Camera di appartenenza per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni nei confronti di Parlamentari; a tale proposito, è bene precisare però che la giurisprudenza affermatasi in seguito ha ritenuto che non sia necessaria tale autorizzazione qualora l’intercettazione riguardi l’utenza di soggetti terzi con i quali il singolo parlamentare entra in conversazione.
Avv. Antonio Lamarucciola
Ordine degli Avvocati di Como
Studio Legale Associato Lamarucciola - Gualano
Gli impianti utilizzati sono quelli installati nella Procura della Repubblica o in alternativa impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria; per le intercettazioni di comunciazioni informatiche o telematiche il Pubblico Ministero può avvalersi altresì di impianti appartenenti a privati.
La durata del periodo di investigazione è regolata dall’articolo 267 codice procedura penale che prevede un periodo iniziale di quindici giorni, prorogabili dal Giudice per le indagini preliminari previa richiesta motivata del Pubblico Ministero (solitamente determinata dalla complessità delle indagini in corso). Il deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni avviene alla conclusione dell’attività medesima oppure, come spesso accade, all’atto della conclusione delle indagini: ne viene quindi dato avviso ai difensori delle persone sottoposte ad indagine affinché ne possano prendere visione, esaminare e ascoltare le registrazioni. In seguito il Giudice per le indagini preliminari disporrà l’acquisizione del materiale investigativo, salvo l’eventuale stralcio delle parti ritenute non rilevanti per il procedimento. Infine, sempre il Giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazione informatica o telematica: questi documenti entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento, assumendo quindi il valore di prova.
In definitiva, è prevista una doppia valutazione da parte del Giudice che deve così motivare l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni. Lo stesso articolo, però, prevede anche che il Pubblico Ministero possa procedere con urgenza e con decreto motivato qualora ritenga che eventuali ritardi possano pregiudicare il buon esito delle indagini: anche in questo caso, però, l’attività del Pubblico Ministero passa al vaglio del Giudice per le indagini preliminari che dovrà autorizzare la prosecuzione delle intercettazioni, pena la non utilizzabilità del materiale di indagine già raccolto.
23/12/2011 12:57:05
Mi sembrerebbe doveroso aggiungere,visto che spesso molti clienti che si rivolgono alle Agenzie Investigative chiedono proprio di intercettare varie comunicazioni all'Investigatore,che ASSOLUTAMENTE e' VIETATO per il privato,anche Investigatore privato autorizzato,EFFETTUARE INTERCETTAZIONI telefoniche o ambientali !
Nonostante i mass media ne parlino abbondantemente molti utenti NON SANNO che e' solo il Giudice che puo' autorizzare le intercettazioni,quindi nemmeno la Polizia di sua iniziativa puo' farlo!