Impugnazione delle misure cautelari: definizione
L'impugnazione delle misure cautelari personali può essere eseguita tramite tre mezzi differenti: il riesame, l'appello cautelare e il ricorso per Cassazione. Si tratta di tre rimedi che hanno lo scopo di attivare un controllo del giudice superiore.
Che cos'è il riesame?
Il riesame può essere proposto da un imputato presso il tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d'Appello nel cui distretto l'ordinanza è stata emessa. Può essere presentato contro l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare coercitiva entro dieci giorni dalla data in cui la misura è stata notificata o dall'esecuzione, ma non può essere proposto nel caso in cui la misura venga sancita in seguito ad appello del pm. Nel momento in cui viene proposto il riesame, viene attivata una verifica integralmente devolutiva, cioè ad ampio raggio, che non è strettamente connessa a specifici motivi di impugnazione; motivi che, quindi, non si è nemmeno obbligati a specificare. Spetta al tribunale il compito di riformare, annullare o confermare il provvedimento impugnato, per poi verificare che tutte le condizioni di applicabilità della misura sussistano e siano attuali. Il tribunale può anche, semplicemente, limitarsi a correggere parzialmente la motivazione, sempre prendendo in considerazione le diverse ragioni proposte. Va ricordato, però, che il giudice non ha poteri istruttori di ufficio, e quindi può usufruire degli atti trasmessi per la richiesta cautelare, oltre che dal materiale che eventualmente può essere stato prodotto dalle parti.
L'avvocato penalista.