Possono essere interrogate persone informate sui fatti nell'ambito delle indagini difensive?
Sì. Al fine di acquisire notizie utili per le indagini, possono essere sentite persone in grado di fornire informazioni quali spunti per le investigazioni in corso attraverso le indagini difensive.
Chi può procedere a tale assunzione di informazioni?
Sia il difensore personalmente, o a mezzo di sostituto processuale
(articolo 102 codice di procedura penale), sia gli investigatori privati
autorizzati, sia i consulenti tecnici nominati dal difensore.
Si tratta di un vero e proprio interrogatorio?
Nel caso in cui si assumano semplici indicazioni finalizzate a fornire spunti per ulteriori ricerche e approfondimento nelle investigazioni, potranno essere assunte liberamente, poiché quanto poi sarà indispensabile in giudizio sarà rappresentato dagli approfondimenti successivamente intervenuti ad opera dei consulenti del difensore. Diversamente, nel caso in cui le stesse informazioni assunte dalla persona debbano rappresentare esse stesse importanti elementi di prova (ad esempio per contraddire eventuali ulteriori dichiarazioni al fascicolo del Pubblico Ministero), si dovranno seguire le regole e le garanzie di un vero e proprio interrogatorio.
Dovrà, dunque, essere documentato il colloquio assunto attraverso le indagini difensive?
Sì. Dovrà essere redatto un vero e proprio verbale anche riassuntivo delle dichiarazioni – previa assunzione dei dati personali e spiegazione alla persona che viene sentita degli avvisi di rito previsti dall'articolo 391-bis (tra cui quello di avere la facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni). Le indicazioni e formalità sono previste dall'articolo 391-ter del codice di procedura penale.
E' obbligatoria anche la registrazione?
Non è obbligatoria, tuttavia è altamente consigliabile (a tutela del
difensore) monitorare il colloquio attraverso supporto audio o video, al
fine di prevenire eventuali contestazioni o ripensamenti da parte del
soggetto ascoltato che potrebbe successivamente ritrattare le
dichiarazioni assumendo di essere stato frainteso/guidato/minacciato.
E' possibile utilizzare parzialmente le dichiarazioni assunte in fase di indagini difensive nel caso in cui la persona sentita riferisca anche circostanze a sfavore?
No. Una volta raccolta e documentata la testimonianza, essa dovrà essere
utilizzata integralmente e trasposta nel fascicolo della difesa nella
sua completezza. Non vi è possibilità per il difensore di inserire
degli “omissis” nelle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni
sfavorevoli, la scelta difensiva potrà essere solo quella di omettere
totalmente la prova così assunta e non servirsi del tutto di tale
testimonianza. Diversamente incorrerebbe in grave illecito disciplinare,
oltre ad eventuale contestazione di reato nei casi più gravi. Le
sommarie informazioni assunte risulterebbero in ogni caso viziate e,
pertanto, non utilizzabili.
La persona sentita nell'ambito delle indagini difensive deve sottoscrivere la dichiarazione rilasciata?
Assolutamente sì. Il verbale redatto dal difensore deve essere sottoscritto, a garanzia della sua genuinità, in fine ad ogni foglio. Diversamente tali indagini difensive sarebbero dichiarate inutilizzabili, perché assunte in violazione delle modalità previste dall'articolo 391-ter, comma terzo, codice di procedura penale, che richiama le regole per la documentazione degli interrogatori dell'indagato.
Cosa accade se la persona sentita nell'ambito delle indagini difensive renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico?
In tal caso il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte di tale persona non ancora imputata ovvero della persona non ancora sottoposta a indagini. Le precedenti dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
Se la persona si rifiuta di rilasciare dichiarazioni in fase di indagini difensive al difensore, che rimedi vi sono?
Il difensore potrà chiedere al Pubblico Ministero di disporre
l'audizione della persona informata su fatti di interesse per
l'investigazione del difensore che si sia avvalsa della facoltà di non
rendere dichiarazioni. Dovrà indicare le circostanze in relazione alle
quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali si
ritiene che esse siano utili alle indagini. Se il Pubblico Ministero
non provvede, potrà essere indicata quale testimonianza da assumere
direttamente davanti al Giudice.
Possono essere utilizzati i risultati di indagini difensive assunte dopo la chiusura delle indagini da parte del Pubblico Ministero?
Sì, possono essere assunte in qualunque momento nel corso del
procedimento penale e dichiarate utilizzabili dal Giudice procedente
laddove sia stato garantito il contraddittorio con il Pubblico
Ministero. Solitamente, in assenza di preventivi avvisi all'indagato
dell'apertura di un'indagine a suo carico (con l'invito a eleggere
domicilio per le notificazioni eventuali relative a detto procedimento),
può accadere che il primo momento utile per apprendere gli esiti delle
indagini (e, quindi, apprendere la necessità di intervenire attraverso
integrative indagini difensive) sia l'avviso 415-bis codice di
procedura penale. Attraverso tale avviso di chiusura delle indagini da
parte del Pubblico Ministero viene formulata l'imputazione con invito a
rendere interrogatorio e fornire elementi a difesa entro 20 giorni.
Anche se assunte oltre tale ridotto termine, le indagini difensive
possono ottenere comunque legittimo ingresso nel procedimento.
Possono essere utilizzati i risultati di indagini difensive nel giudizio abbreviato?
Sì, laddove siano state depositate prima della richiesta del rito (che è
processo “allo stato degli atti”). Nel caso di assunzione successiva,
potrebbero comunque essere considerate, in virtù della facoltà del
Giudice dell'abbreviato ad assumere, d'ufficio, elementi ritenuti utili e
indispensabili al fine del decidere. Potranno essere prodotte anche
all'udienza preliminare stessa, tuttavia il Pubblico Ministero dovrà
essere posto in grado di interloquire su tali elementi di indagine, in
osservanza del contraddittorio, pena l'annullabilità della sentenza che
tali risultanze abbia utilizzato. Il Pubblico Ministero, infatti, può
attivare i propri poteri di investigazione suppletiva - eventualmente
richiedendo un differimento dell'udienza - e svolgere le necessarie
indagini finalizzate a contrastare l'allegazione dei risultati
investigativi della difesa.
Possono essere utilizzati i risultati di indagini difensive nel giudizio di appello?
Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive è esercitabile in ogni stato e grado del procedimento. Rappresentando esse pur sempre una prova, sono soggette ai limiti processuali di ingresso di nuove prove che, nel giudizio d'appello di norma sono escluse, se non autorizzate dalla Corte previa dichiarazione di riapertura parziale del dibattimento.
Se nelle more del processo è deceduta la persona sentita ad indagini difensive?
La morte del testimone consente, ai sensi dell'articolo 512 codice di
procedura penale, quale circostanza sopravvenuta e imprevedibile, la
lettura in giudizio delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di
indagini difensive a norma dell'articolo 391-bis. Allo stesso
tempo legittima l'interessato a chiedere ed ottenere l'ammissione di
altra prova testimoniale equivalente a quella non potuta esperire in
ragione del sopravvenuto decesso. Ciò sia nell'ambito del procedimento
dibattimentale di primo grado, sia nell'eventuale rinnovazione in
appello o nel giudizio di revisione della sentenza di condanna.
Possono essere effettuate, attraverso le indagini difensive, perizie parallele a quelle disposte dal Pubblico Ministero?
Solitamente, in caso di accertamenti irripetibili, all'indagato deve
essere fatto avviso, affinchè possa nominare un proprio consulente che
possa assistere ed intervenire nel corso dei rilievi peritali del
Pubblico Ministero. Il più delle volte, tuttavia, considerato che tali
rilievi vengono svolti quando ancora il procedimento è a carico di
ignoti, nessun avviso viene disposto, sicchè nessun consulente della
difesa potrà intervenire. In tal caso potrebbe chiedere autorizzazione
postuma all'accesso per la ripetizione degli esperimenti effettuati
dalla Procura. Raramente tale operazione viene autorizzata quale mera
indagine difensiva, dovendo i campioni e i reperti rimanere invariati
per eventuali sottoposizione a perizie disposte dal Giudice. In tal
caso, dunque, i consulenti della difesa potranno analizzare le perizie
svolte e la documentazione ad esse relativa, già in atti, contestarne la
validità in base ad utilizzo di procedure errate di ricerca della prova
e in tal modo insinuare il dubbio nei Giudicanti, affinchè essi stessi
dichiarino necessaria una ulteriore verifica peritale rispetto alle
risultanze fornite dal Pubblico Ministero.
Quando le perizie del Pubblico Ministero sono svolte mediante campionamenti, è possibile esaminare autonomamente altri campioni analoghi attraverso le indagini difensive?
Tutto è più semplice laddove la parte sia avvisata del prelievo, quindi
sarà in loco con il proprio consulente e potrà prelevare analoghi
campioni per effettuare indagini parallele. E' il caso, ad esempio, di
prelievi effettuati dalla Polizia Giudiziaria presso ristoranti per
analizzare lo stato dei cibi o degli ingredienti utilizzati. In tal
caso è consigliabile, in contemporanea e facendone dare atto a verbale,
effettuare a mezzo di proprio consulente il campionamento dai medesimi
prodotti, sì da ottenere parallele analisi di laboratorio onde poter
confutare eventuali errate risultanze della Polizia Giudiziaria, magari
dovute a contaminazione dei prelievi con altri presenti nei loro
laboratori.
Lo stesso si dica nel caso di campionamenti di rifiuti. E ancora, la stessa verifica parallela è possibile e consigliabile in caso di prelievi ematici antidoping, oppure in caso di rilievi del tasso alcoolemico attraverso le apparecchiature in uso alla Polizia giudiziaria. Utile sarà affidare a laboratori specializzati di propria fiducia, l'esame di campioni sanguigni che possano “fotografare” la situazione di fatto al momento dell'accertamento da parte della Polizia Giudiziaria.
Può il difensore, nell'ambito delle indagini difensive, accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico?
Sì, senza problemi se vi è il consenso di chi ne abbia la disponibilità. In assenza di consenso, il difensore potrà essere è autorizzato dal Giudice con decreto motivato che specifichi le concrete modalità di accesso.
Quale Giudice è competente a rilasciare autorizzazione in caso di indagini difensive cosiddette preventive, ossia consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l'eventuale richiesta del giudizio di revisione della sentenza di c
L'istanza del difensore con specifico mandato per indagini preventive va proposta al Giudice dell'esecuzione (della condanna) e non già al Giudice che sarebbe competente per il giudizio di revisione, in quanto tale attività di indagine difensiva, consistente in una serie di operazioni tecnico scientifiche, risulta meramente prodromica alla eventuale presentazione dell'istanza di revisione. Il difensore potrà essere autorizzato anche al prelievo di campioni su reperti a suo tempo sequestrati e in custodia dell'autorità giudiziaria.
Solo il difensore dell'indagato può svolgere indagini difensive?
No, la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare
elementi di prova a favore del proprio assistito è stata attribuita
dalla legge n. 397 del 2000 non solo al difensore dell'indagato ma anche
a quelli di tutti gli altri soggetti della fase procedimentale o di
quella processuale (anche persone offese, pertanto).