Brevetto europeo: definizione
Con il brevetto europeo è data agli inventori la possibilità di ottenere con un’unica registrazione un brevetto in più stati dell'Unione Europea.
Questo sistema va ad affiancare la procedura di registrazione dei brevetti a livello nazionale, nell'ottica di una armonizzazione dei sistemi giuridici degli Stati Membri destinata a favorire il raggiungimento di un mercato unico europeo.
La convenzione di Monaco del 1973, attualmente aggiornata alla 14° edizione del 2010, a cui tutti gli Stati Membri della UE hanno aderito, stabilisce una procedura unica di rilascio del brevetto europeo.
E' esclusa dal brevetto europeo la tutela del disegno e del modello industriale (modello ornamentale) del marchio e la tutela delle varietà vegetali.
In sostanza, con un'unica domanda, che può essere presentata all'Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco o nelle sedi dell'Aja o di Berlino, o presso gli uffici nazionali dei brevetti, che poi provvederanno a trasmetterla all'ufficio europeo, è possibile ottenere un brevetto negli Stati scelti dal richiedente e tra quelli che hanno aderito alla Convenzione.
Anche in alcuni Paesi non aderenti all'Unione Europea (Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Lettonia, Macedonia, Montenegro, Serbia) può essere riconosciuto il brevetto europeo a fronte dell'estensione degli effetti della Convenzione a tali ordinamenti.
Ciononostante, diversamente da quanto avviene con il modello comunitario, disciplinato dal Regolamento CE 6/2002 e dal marchio comunitario, di cui al Regolamento 207/2009, ove, in entrambi casi, l'avente diritto ottiene una protezione unitaria in tutto il territorio dell'Unione Europea, con il brevetto europeo il richiedente può far valere i propri diritti solo negli Stati prescelti.
Da tempo si discute sulla creazione di un brevetto “comunitario”, in particolare sin dal 1977 con il Libro Verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa, sino ad una proposta di Regolamento Comunitario del 1° agosto 2000, che dovrebbe integrare la Convenzione di Monaco, disciplinando il rilascio del nuovo istituto nel territorio della Comunità, intesa come unico mercato, piuttosto che in quello dei singoli Stati Membri.
L'articolo 52 della Convenzione fa riferimento ad ogni invenzione in tutti i settori della tecnologia, sempre che abbia il carattere della novità, originalità e di applicazione industriale. La novità del brevetto deve essere assoluta: ogni divulgazione anteriore alla data di presentazione della domanda di brevetto o alla data di priorità può rendere non valido il brevetto.
La procedura di rilascio del brevetto europeo può essere suddivisa in tre fasi:
- la prima riguarda l'esame della domanda, in particolare dei requisiti per il rilascio del brevetto ed una ricerca di eventuali registrazioni già ottenute per la medesima domanda in data anteriore. Segue la pubblicazione, per un periodo di 18 mesi nel Bollettino dei brevetti europei, del rapporto di ricerca, mentre, entro 6 mesi da tale pubblicazione, il richiedente può decidere se procedere o meno nella domanda di registrazione.
Nel caso decida di proseguire il rapporto di ricerca può indicare le eventuali modifiche da apportare alla domanda di brevetto;
- la seconda fase riguarda l'esame del merito del brevetto e quindi si arriverà alla concessione, oppure al rigetto, della domanda presentata; nel primo caso si potrà poi avviare la procedura di convalida negli Stati indicati, nelle lingue utilizzate nei rispettivi ordinamenti;
- la terza fase prevede l’eventuale opposizione da parte di ogni soggetto terzo, avente concreto interesse a contestare la concessione del brevetto, entro 9 mesi dalla pubblicazione di rilascio; tale procedura viene attivata attraverso un ricorso alla Divisione di Opposizione dell''Ufficio Europeo dei Brevetti, la cui decisione è appellabile presso la Camera di Appello e, in ultima istanza, per vizi giuridici o di procedura, alla Camera Allargata di Appello.
Il brevetto concesso ha la durata di 20 anni.
Si segnala inoltre che a seguito del cosiddetto "London Agreement" la procedura di convalida è automatica in alcuni Paesi Membri (ad esempio in Inghilterra e Germania), mentre per quanto riguarda l'Italia, non avendo il nostro Paese ancora recepito l'accordo, sarà necessario depositare presso il competente ufficio nazionale la traduzione del brevetto e delle sue rivendicazioni.