Separazione riconciliazione: definizione
La riconciliazione coniugale rappresenta il risultato
auspicato dal legislatore per la separazione. Quest'ultima, infatti, è
concepita semplicemente come un periodo di riflessione durante il quale i
coniugi hanno la possibilità di riflettere sui motivi della crisi con cui
devono fare i conti. Solo nel caso in cui la separazione si protragga per
almeno tre anni di seguito in maniera ininterrotta gli effetti civili del
matrimonio cessano. Sono due le forme di riconciliazione disciplinate
dall'ordinamento: quella in pendenza del procedimento di separazione, vale a
dire prima che la sentenza di separazione venga emessa; e quella dopo la
sentenza di separazione.
Cos'è la riconciliazione dopo la sentenza di separazione?
L'articolo 157 del Codice Civile disciplina la riconciliazione in seguito
alla sentenza di separazione, e stabilisce che la separazione può essere
pronunziata di nuovo unicamente per comportamenti e fatti avvenuti in seguito
alla riconciliazione. La ratio di qualsiasi fattispecie di riconciliazione
va individuata nella ricomposizione della comunione, sia materiale che
spirituale, tra i coniugi, oltre che nel superamento dell'intollerabilità delle
azioni e dei comportamenti precedenti. Di conseguenza, una domanda di
separazione che segue la riconciliazione può essere fondata o su comportamenti
e fatti anteriori alla riconciliazione ma conosciuti in seguito, o su
comportamenti e fatti successivi alla riconciliazione. In effetti, la
sopravvenuta conoscenza di un fatto precedente può essere paragonata a un fatto
nuovo, cioè avvenuto in seguito alla riconciliazione. Le modalità di attuazione
della riconciliazione variano a seconda che essa avvenga prima della domanda di
separazione, nel corso della pendenza del giudizio o in seguito alla sentenza
di separazione.
1. Come avviene la riconciliazione precedente alla domanda di separazione?
La vicenda conciliativa può avvenire prima che la domanda
di separazione giudiziale venga proposta o prima della richiesta di
omologazione dell'accordo della separazione consensuale. La riconciliazione,
anche in questi casi, preclude la proposizione di una richiesta di separazione
per eventi precedenti alla riconciliazione.
2. Come avviene la riconciliazione in pendenza di giudizio?
La riconciliazione in pendenza di giudizio può avvenire
nella fase dell'udienza presidenziale o in pendenza di procedura di
separazione. Nel primo caso, si verifica davanti al presidente del tribunale,
viene formalizzata in un verbale apposito e, di conseguenza, assume una valenza
processuale diretta. Nel secondo caso, i coniugi riprendono la convivenza e,
senza alcuna attività processuale, ricompongono la comunione di vita spirituale
e materiale; abbandonando il processo, in pratica, il procedimento di
separazione si estingue semplicemente per inattività delle parti.
3. Come avviene la riconciliazione successiva al decreto di omologazione e / o alla sentenza di separazione?
Questo tipo di riconciliazione determina la cessazione definitiva degli
effetti della separazione formalizzata. Avendo carattere processuale e
sostanziale, inoltre, sancisce il ripristino dello statuto ordinario dei
rapporti parentali e dei rapporti di coppia. Per di più, si concretizza la
ricostruzione della comunione legale, che era stata sciolta in corrispondenza
della separazione. In questo caso, il nuovo ordinamento di stato civile per
l'opponibilità a terzi dell'effetto della ricomposizione della comunione
sancisce che venga annotata la dichiarazione di riconciliazione coniugale a
margine dell'atto di matrimonio, e che essa sia iscritta nell'archivio
informatico dell'ufficiale dello stato civile. Infine, in presenza di questa
riconciliazione si verifica la rinuncia irreversibile a ricorrere alle cause di
separazione a supporto della sentenza precedente allo scopo di una declaratoria
di separazione futura.
4. Che differenza c'è tra riconciliazione espressa o tacita?
La riconciliazione espressa manifesta in maniera esplicita la volontà di
riconciliarsi da parte dei coniugi, tramite un accordo scritto che non dipende
da vincoli di forma specifici. La riconciliazione tacita, invece, deriva
semplicemente dal comportamento tenuto dai coniugi, che non è evidentemente
compatibile con uno stato di separazione.