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Relazione di revisione


Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza Brianza
Studio Camillo →

Argomento: Revisione

Aggiornato al 04/10/2011

CHE COS'È
La relazione di revisione è il documento con il quale il revisore legale – o la società di revisione – incaricato del controllo contabile di una società, esprime il giudizio sul bilancio.
L’espressione del giudizio del revisore deve essere espresso in ordine all’attendibilità dei valori iscritti a bilancio e non anche alla veridicità e correttezza, che rimane compito e dovere tipico dell’organo di governo dell’impresa (amministratore unico o consiglio di amministrazione).
Il giudizio sul bilancio rilasciato dal revisore legale – o dalla società di revisione – può essere favorevole, può contenere rilievi dovuti a errata applicazione dei principi contabili, rilievi dovuti a situazioni di incertezza, contenere richiami di informativa, non escludendosi anche il giudizio negativo o l’impossibilità di esprimere un giudizio.

Rag. Walter Flavio Camillo
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza
Studio Camillo
COME SI FA
La relazione si compone di un paragrafo introduttivo che identifica i conti sottoposti al vaglio dell’organo di controllo indicando quali sono stati i principi adottati ed esprimendo un giudizio sul bilancio che può avere dei rilievi in merito ai fatti di gestione e anche indicare una difformità e non coerenza tra la relazione sulla gestione redatta dagli amministratori ed i fatti rilevati di bilancio.
L’attuale normativa, che si applica alle società non quotate a decorrere dal 7 aprile 2010, non ha introdotto sostanziali novità rispetto alla previgente disciplina. Con l’intervenuta abrogazione dell’articolo 2409-ter del codice civile è venuto meno l’obbligo di tenuta dell’“apposito libro” (o registro della revisione contabile), tuttavia, è stata segnalata l’introduzione, nei confronti del soggetto incaricato della revisione (compreso, il collegio sindacale), dell’obbligo di conservare i documenti e le carte di lavoro per dieci anni dalla data della relazione di revisione (articolo 14, comma 6, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).
Questo riferimento temporale assume, peraltro, specifica rilevanza in tema di responsabilità del revisore poiché il termine quinquennale per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del revisore decorre ora dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio (o consolidato) emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’incarico, e non più dalla data di cessazione dell’incarico stesso (articolo 15, comma 3, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).
CHI
Il giudizio sul bilancio viene rilasciato dal revisore legale – o dalla società di revisione – con una relazione redatta preventivamente all’approvazione del bilancio di esercizio, o del bilancio consolidato, e messa a disposizione dei soci prima dell’assemblea di approvazione del bilancio medesimo.
Il revisore legale – o la società di revisione – è responsabile della verità delle attestazioni e conserva copia dei documenti e delle carte di lavoro utilizzate per esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio, e/o sul bilancio consolidato.
Il revisore legale – o la società di revisione – è tenuto, inoltre, a segnalare se nell’ambito e nello svolgimento dell’incarico siano sorti eventuali impedimenti nell’esecuzione dell’attività.
FAQ

Il collegio sindacale incaricato anche della revisione legale è obbligato a riportare nei verbali delle verifiche periodiche, trascritti nel libro delle adunanze, le risultanze delle attività di controllo contabile?

Per effetto dell’abrogazione dl registro della revisione contabile, prima specificatamene previsto dall’articolo 2409-ter del codice civile, anche il collegio sindacale è tenuto a basare la propria attività sui documenti e sulle carte di lavoro. Tuttavia a norma ha abrogato un obbligo, non ha introdotto un divieto. Nulla impedisce al collegio sindacale di dare menzione nei propri verbali dell’attività di revisione legale effettuata, anzi: è consigliabile tenere traccia delle verifiche effettuate.

Le norme contenute nel decreto legislativo n. 39/2010 in materia di revisione contabile riguardano anche il collegio sindacale?

ll decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha rinominato la sezione IV bis n. 4, capo V del libro quinto del codice civile sostituendo la precedente rubrica “del controllo contabile” con l’attuale formulazione “della revisione legale dei conti”, conseguentemente i revisori contabili sono ora denominati “revisori legali”.
Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del collegio sindacale ove questo sia incaricato della revisione legale dei conti (già denominata revisione contabile).

Nel caso di collegio sindacale incaricato anche del controllo contabile, la relazione di revisione della revisione deve essere redatta separatamente dalla relazione prevista dall’articolo 2429 del codice civile?

Non è necessario che il collegio sindacale incaricato anche del controllo legale predisponga due diversi documenti.
La relazione ai soci può essere unica ma suddivisa in due distinti paragrafi: la prima parte sarà denominata “relazione del Collegio Sindacale sull’attività di revisione legale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 39/2010” e conterrà il giudizio sul bilancio basato sull’attività di revisione; la seconda parte sarà denominata “giudizio del Collegio Sindacale sull’attività svolta, resa ai sensi dell’articolo 2429, secondo comma, codice civile” riferendo all’assemblea sui risultati e sull’opera svolta in ottemperanza degli obblighi di vigilanza previsti dal primo comma dell’articolo 2403 del codice civile.

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