Tecnico competente in acustica ambientale: definizione
La L.447/95 (Legge Quadro sull’Inquinamento
Acustico) all’art. 2 comma 6 cita testualmente:
“… è definito Tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti
norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di
controllo.”
Il D.P.C.M. 31 Marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica) chiarisce ulteriormente la definizione di Tecnico Competente mediante il riconoscimento dei titoli di studio e delle esperienze professionali necessarie per accedere a tale tipo di attività.
Il tecnico competente in acustica ambientale (acronimo TCAA) è quindi un professionista autorizzato per legge ad effettuare misure fonometriche e a eseguire studi tecnici sull’inquinamento ambientale dovuto al rumore. Tuttavia per molto tempo l’accesso alle liste regionali di coloro ai quali era riconosciuta la titolarità di poter svolgere attività professionale nel campo dell’Acustica Ambientale è stato riservato a norma di legge solo a coloro che avevano acquisito esperienza ‘’sul campo’’ in maniera continuata e non occasionale, quindi non necessariamente un professionista specificatamente formato nel settore, ma un qualunque tecnico iscritto ad un ordine professionale che potesse dimostrare di aver svolto esperienza pratica in materia. Negli ultimi anni invece le regioni che hanno acquisito proprie norme territoriali in materia di risanamento dall’inquinamento acustico, hanno previsto che il Tecnico Competente in Acustica Ambientale potesse essere anche quel professionista che, già iscritto ad un proprio ordine professionale come architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti eccetera, frequentato un corso di formazione professionale specifico finalizzato all’abilitazione all’esercizio della professione, potesse accedere alle liste dei professionisti accreditati presso la regione di competenza territoriale ma con validità del mandato su tutto il territorio nazionale. Ne consegue che tali figure professionali non solo acquisiscono un’approfondita formazione specifica in materia mediante corsi tenuti da parte di relatori di comprovata professionalità nel settore, ma anche hanno la possibilità di verificare sul campo ciò che la teoria e la normativa ha messo loro a disposizione come strumenti di discernimento delle diverse situazioni e casistiche che possono presentarsi di volta in volta.
La figura professionale come sopra definita è quindi chiamata ad occuparsi di diverse situazioni in
materia di acustica quali:
- valutazione di impatto acustico
- valutazione di clima acustico
- piani di risanamento da inquinamento acustico
- progettazione finalizzata alla riduzione di immissione di inquinamento
acustico
- progettazione finalizzata alla protezione da inquinamento acustico in ambiente
abitativo e lavorativo
- valutazione della salubrità dell’ambiente di lavoro dal punto di vista
acustico
- vibrazioni
- valutazione dei requisiti tecnici passivi in ambiente abitativo
Il TCAA è inoltre chiamato ad occuparsi
di:
- redazione di piani di zonizzazione acustica
- redazione di regolamenti comunali in materia di acustica ambientale
- valutazione delle proposte di risanamento acustico e modalità e tempi di
attuazione
Come si può notare i campi di
applicazione delle competenze del TCAA sono molteplici e altrettanto diverse e
specifiche sono le norme vigenti che sottendono ad ognuna delle categorie
sopracitate e alle quali il professionista deve attenersi per poter effettuare
misurazioni, valutazioni, elaborazione dati rilevati per poter dare pareri
conclusivi.
Nell’articolo 6 e 7 e 8 della legge 447/95 si definiscono anche le tipologie di studi che competono a questa figura professionale e l’esperienza di pratica richiesta per essere ammessi alla lista.
Art. 2 comma 6 “…Il Tecnico
Competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad
indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero
del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
Art. 2 comma 7 “l’attività di Tecnico Competente può essere svolta previa
presentazione di domanda presso l’assessorato competente in materia ambientale
e corredata da documentazione comprovante l’attività svolta in maniera non
occasione per quattro anni per i possessori di diploma di scuola media superiore
e di due anni per i laureati…”
Art. 2 comma 8 “le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da
coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, siano in servizio
presso le strutture pubbliche e territoriali e vi svolgano la propria attività
nel settore dell’acustica ambientale…”
Le indicazioni contenute nella
legge 447/95 sono state poi ulteriormente specificate e approfondite dal
D.P.C.M. sopraindicato che chiarisce inoltre quanto segue:
Art.2 comma 2 “Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico è
compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari o i
diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed
architettura.”