Vibrazioni in edilizia: definizione
A partire dal 1° gennaio del 2009, la valutazione del rischio di vibrazioni in edilizia deve essere effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel D. lgs. n. 81 del 2008. Essa dipende dalla parte del corpo che è interessata dalle vibrazioni: ci possono essere esposizioni che sono trasmesse al corpo intero ed esposizioni che, invece, sono trasmesse al sistema mano-braccio. Dopo che il livello di esposizione è stato determinato, occorre stabilire se il valore d'azione e il valore limite di esposizione siano superati o meno: nel primo caso devono essere attivate le misure di protezione e di prevenzione, inclusa la sorveglianza sanitaria.
Come si valuta il rischio di vibrazioni in edilizia?
La valutazione del rischio deve essere eseguita non meno di una volta ogni quattro anni: nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti che potrebbero averla resa superata, essa deve essere aggiornata. Un aggiornamento è necessario anche nell'eventualità in cui la sorveglianza sanitaria dia origine a risultati che suggeriscono la necessità di una sua revisione. A proposito del rischio di vibrazioni, nel documento di valutazione dei rischi devono essere riferiti i livelli di vibrazioni, distinti per tipologia, ai quali sono esposti i lavoratori, insieme con le misure adottate per la prevenzione e per la protezione e le attività di addestramento, di formazione e di informazione.
Qual è la metodologia di valutazione da seguire?
Per prima cosa è necessario individuare le attrezzature e le attività lavorative coinvolte, tenendo conto dei livelli di accelerazione che implicano. A quel punto i lavoratori che operano in cantiere devono essere distinti in gruppi omogenei in base alle attività che svolgono: all'interno di ogni gruppo omogeneo devono essere individuati dei valori di accelerazione per ciascuna attrezzatura che viene adoperata, calcolando la percentuale di tempo di lavoro che viene destinata a ognuna di esse. Quindi, sempre per ogni gruppo omogeneo deve essere calcolato il livello di esposizione personale; non devono essere considerati i periodi di inattività fisiologici. Per ciascun lavoratore il tempo di esposizione al rischio di vibrazioni in edilizia varia in funzione del reale impiego di attrezzature vibranti.
Le imprese del settore edile.