CHE COS'È?
Omessa contribuzione: definizione
Con la costituzione del rapporto di lavoro subordinato nasce automaticamente in capo al datore di lavoro l’obbligo del pagamento dei contributi; qualificandosi questi ultimi come “quella parte della retribuzione (nel caso di lavoro subordinato) o di reddito da lavoro (nel caso di lavoro autonomo o collaborazione) destinata al finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali".
L’obbligo di versare i contributi per conto dei lavoratori dipendenti nasce indipendentemente da qualunque atto di natura amministrativa; non vi è in sostanza alcuna domanda di iscrizione da presentare all’Inps.
Qualora il datore di lavoro ometta o evada questo obbligo contributivo va incontro a una serie di sanzioni, che legalmente definiscono il cosiddetto “regime sanzionatorio”, le quali hanno lo scopo da un lato di disincentivare tale comportamento omissivo e dall’altro di risarcire il danno subito dagli enti previdenziali e assistenziali causato dal mancato o tardivo versamento.
Dott. Matteo Burioni
Consulente del Lavoro
Studio 27 Consulenti del Lavoro Associati
L’obbligo di versare i contributi per conto dei lavoratori dipendenti nasce indipendentemente da qualunque atto di natura amministrativa; non vi è in sostanza alcuna domanda di iscrizione da presentare all’Inps.
Qualora il datore di lavoro ometta o evada questo obbligo contributivo va incontro a una serie di sanzioni, che legalmente definiscono il cosiddetto “regime sanzionatorio”, le quali hanno lo scopo da un lato di disincentivare tale comportamento omissivo e dall’altro di risarcire il danno subito dagli enti previdenziali e assistenziali causato dal mancato o tardivo versamento.
Dott. Matteo Burioni
Consulente del Lavoro
Studio 27 Consulenti del Lavoro Associati
COME SI FA
Il vigente sistema sanzionatorio, introdotto con la legge n. 388 del
23.12.2000 (che sostituisce la vecchia disciplina e il regime
sanzionatorio precedente al 01.2001) prevede l’applicazione di sanzioni
diverse in relazione alla gravità dell'inadempienza, le quali sono
suddivise in:
- sanzioni civili;
- sanzioni penali;
- sanzioni amministrative.
- omissione contributiva: si ha quando si verifica un mancato o ritardato
pagamento dei contributi rilevabili da denunce e registrazioni
obbligatorie.
La sanzione corrispondente per omessa contribuzione è pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d’anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. In caso di raggiungimento del tetto massimo, con l’esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora.
Con la circolare n. 66 del 5 giugno 2008 l’Inps ha chiarito quali sono le fattispecie che debbono essere ricondotte nell’alveo dell’omissione contributiva, più specificatamente:
- retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA /770 regolarmente presentato;
- differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770 regolarmente presentato e il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda;
- contribuzione dovuta al seguito di reintegra sul posto di lavoro disposta dal Giudice o a seguito di accertamento giudiziale di differenze retributive.
- Evasione contributiva: si caratterizza qualora si
manifesti la specifica intenzione di non versare in toto i contributi.
Tra i casi di evasione più gravi possiamo annotare:
- mancata iscrizione all’Inps;
- mancate comunicazioni obbligatorie;
- infedele registrazione della retribuzione.
Nel caso in cui l’evasione venga denunciata spontaneamente, prima di sopravvenute contestazioni o richieste da parte degli Enti, e ciò avvenga in un periodo compreso entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, la sanzione prevista sarà il tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d’anno, non oltre il tetto massimo del 40% (non più dunque il 60%) dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicheranno gli interessi di mora.
- rilevanti oggettive incertezze nell’obbligo contributivo, qualora sulla controversia non si sia formato un orientamento giurisprudenziale costante o quando il mancato pagamento sia da imputare a istruzioni fuorvianti di uffici competenti (regolarmente documentate) in base alle quali si sia formato il convincimento di non essere tenuti al pagamento;
- fatto doloso commesso dal terzo denunciato all’autorità giudiziaria: per il riconoscimento di questa riduzione non basta la denuncia presso autorità giudiziaria ma deve essere esibita la documentazione attestante la situazione processuale;
- aziende in situazione di crisi, riorganizzazione o
riconversione: la riduzione delle sanzioni può essere concessa qualora sia stato
emanato un decreto di concessione CIGS, diversamente è necessario un
accertamento da parte dell’Inps della situazione denunciata.
La legge n. 388 del 2000 ha confermato la riduzione delle sanzioni nei
casi previsti dalla legge n. 662/ 96 ovvero nei seguenti casi:
- procedure concorsuali: per le aziende sottoposte a procedure concorsuali le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali;
- enti non economici, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro: le sanzioni sono ridotte all’interesse legale quando il finanziamento sia prevalentemente pubblico mentre è ridotto alla misura dell’interesse legale aumentato del 50% qualora non vi sia prevalenza pubblica.
