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Contribuzione volontaria

del 14/10/2011
CHE COS'È?

Contribuzione volontaria: definizione

Il compito di versare i contributi spetta al datore di lavoro; quando invece il versamento avviene volontariamente per decisione del lavoratore che abbia cessato oppure interrotto l’attività lavorativa si parla di contribuzione volontaria.
Tale contribuzione può avere due scopi:
  • perfezionare i requisiti contributivi necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
  • incrementare l’importo del trattamento pensionistico cui il lavoratore avrebbe diritto nel caso siano già stati perfezionati i requisiti contribuitivi.
Come abbiamo enunciato nella nostra introduzione la condizione sine qua non è rappresentata dalla cessazione e dalla sospensione dell’attività lavorativa. Pertanto possiamo riassumere le seguenti tipologie come quelle per le quali è possibile richiedere la contribuzione volontaria:
  1. sospensione dal lavoro di breve durata (ad esempio l'aspettativa per motivi familiari);
  2. sospensione o interruzione previste da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali (ad esempio congedi per formazione, aspettative documentate per motivi familiari o per malattia, sciopero eccetera);
  3. attività svolta con contratto di lavoro part-time;
  4. integrazione dei versamenti per attività lavorativa nel settore agricolo;
  5. lavoratori iscritti alla gestione separata Inps.

Dott. Matteo Burioni
Consulente del Lavoro
Studio 27 Consulenti del Lavoro Associati

COME SI FA
L’autorizzazione per la contribuzione volontaria deve essere chiesta presso la sede Inps territorialmente competente utilizzando il modello O/10/M; l’assicurato dovrà tuttavia possedere i seguenti requisiti affinchè possa ottenere il rilascio dell’autorizzazione: 5 anni di contributi indipendentemente dalla collocazione temporale di cui almeno 3 nei 5 anni che precedono la presentazione della domanda. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’assicurato conserva senza limiti di tempo il diritto ad effettuare i versamenti volontari. Sono tuttavia previste cause di sospensione che inibiscono, per il tempo nel quale sussistono, l’esercizio del diritto di prosecuzione volontaria.
Per quanto riguarda la decorrenza l’autorizzazione ai versamenti decorre:
  • dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti soggetti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e ai fondi sostitutivi o esclusivi e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • dal primo giorno del mese della domanda, per gli iscritti nelle gestioni artigiani e commercianti.
Dal momento che l’importo dei contributi volontari si determina applicando l’aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria alla retribuzione imponibile, occorre precisare qualcosa a riguardo.
Per coloro che sono stati autorizzati a partire dal 12 luglio 1997 la retribuzione di riferimento è rappresentata dalla retribuzione media settimanale percepita nell’anno precedente la data della richiesta di autorizzazione.
Per coloro i quali sono stati autorizzati prima del 12 luglio 1997 la retribuzione di riferimento è stabilita in base alle classi di retribuzione indicate in apposite tabelle che considerano la retribuzione media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti alla domanda di autorizzazione.

Astensione facoltativa
I soggetti che usufruiscono dell’astensione facoltativa dal lavoro e dei permessi per malattia del figlio tra i 3 anni e gli 8 anni oppure dei permessi per allattamento, possono effettuare versamenti volontari per integrare la contribuzione figurativa.
La misura della retribuzione media su cui calcolare il contributo è pari alla differenza tra il valore figurativo determinato sulla base della retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno interessato e l’importo della retribuzione figurativa accreditata.

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